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Come riportato nell Del. n. 361/2015 i certificati di abilitazione all'utilizzo, alla vendita e alla prestazione della consulenza dei prodotti fitosanitari devono essere richiesti secondo le procedure riportate nell'allegato A lettera D:
D. Richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo o alla vendita
1.L’operatore in possesso di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo o alla vendita rilasciata con le modalità precedentemente in vigore, può richiedere il rinnovo previa partecipazione agli specifici corsi di formazione obbligatoria di aggiornamento di cui al decreto dirigenziale n. 4309 del 3 ottobre 2014.
2.L’operatore presenta richiesta per il rilascio del rinnovo del certificato di abilitazione alle seguenti strutture:
a)per l’acquisto e l’utilizzo, dei prodotti fitosanitari all’ufficio agricoltura della provincia territorialmente competente o della città metropolitana di Firenze;
b)per la vendita dei prodotti fitosanitari allo SUAP del comune ove ha sede l’impresa o dove è residente l’operatore medesimo.
3.La richiesta di rinnovo contiene la dichiarazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, della frequenza del percorso formativo.
4.L’operatore la cui abilitazione sia in scadenza dopo il 26 novembre 2015, al fine del rinnovo, entro i successivi tre mesi deve partecipare al corso di formazione obbligatoria di aggiornamento di cui al punto 1. Scaduto tale termine l’abilitazione non può essere più rinnovata e l’operatore deve chiedere un nuovo certificato di abilitazione con le modalità di cui al punto A. Durante tale termine il certificato è valido purché accompagnato dall’iscrizione al corso di formazione obbligatoria di aggiornamento.
5.Per gli operatori in possesso di abilitazione alla vendita, per effetto del punto 7 dell’azione A.1.1 del PAN sono da considerarsi valide le abilitazioni alla vendita rilasciate o rinnovate dal Sindaco o dai SUAP del comune competente per territorio a seguito della partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento organizzati dalle Az. UU.SS.LL. della Toscana ai sensi del DPR 290/2001 ed erogati, nelle more dell’adozione del presente atto, sulla base dei contenuti dei programmi formativi di cui al decreto dirigenziale n. 4309 del 03/10/2014. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente atto cessa la facoltà per le Az. UU.SS.LL. di organizzare corsi di formazione ed aggiornamento per le abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari (ed DPR 290/2001), fatta salva la facoltà della partecipazione in qualità di docenti dei tecnici delle medesime Az. Sanitarie ai corsi sopra citati.
E. Disposizioni comuni
1.Le richieste di rilascio o di rinnovo dei certificati di abilitazione nonché i certificati di abilitazione stessi sono soggetti all’imposta di bollo.