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- Fitosanitari
I prodotti fitosanitari, denominati anche agrofarmaci o pesticidi, sono quei composti organici (di uso più recente, derivati del carbonio) o inorganici (di più antico uso, derivati del rame, dello zolfo e del fosforo), estratti da vegetali (come le piretrine naturali dal crisantemo e la nicotina dal tabacco) o da microrganismi (come il Bacillus thuringiensis Berliner) oppure di sintesi chimica tramite procedimenti industriali, utilizzati come insetticidi e come anticrittogamici (o fungicidi).
Ai fini di un loro utilizzo sostenibile, il decreto legislativo 150/2012, in attuazione della direttiva 2009/128/CE, prevede un Piano d’Azione Nazionale (PAN), per la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata, la tutela dei consumatori, la salvaguardia dell’ambiente acquatico e delle acque potabili e la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.
Ai sensi degli articoli 21 e 22 del DPR 290/2001, il commercio di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, l'apertura e gestione di depositi e locali e commercio degli stessi sono soggetti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria individuata dalla Regione; In toscana vale la D.G.R. 361/2015.
L'attività è censita al punto 33 della Tabella "A" allegata al D.Lgs. 222/2016 (Madia 2).
Questa casistica relativa alla vendita al minuto dei fitosanitari non va confusa con le procedure necessarie per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, alla cui pagina specifica si rimanda.
Avvio di un'attività di vendita al minuto di prodotti fitosanitari in un esercizio di vicinato
Si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990), prevista quando l'attività oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sia appunto condizionata all'acquisizione di autorizzazione o atti di assenso comunque denominati e non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni o degli atti di assenso.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'avvio dell'esercizio di vicinato, utilizzando il codice attività 47.10.0R
- l'istanza in bollo per l'autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari, che il SUAP trasmetterà all'autorità competente.
Abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari
Si tratta della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari (agrofarmaci), quindi della procedura per ottenere il titolo abilitante di natura personale, che necessita della frequenza di un corso specifico con superamento del relativo esame finale.
Da non confondere con:
- l'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari, per la quale è competente la Regione Toscana;
- la vendita al minuto di prodotti fitosanitari, ossia per l'avvio dell'attività in una sede operativa, per la quale è competente il SUAP.
In attesa che l’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), implementi le procedure informatiche per una gestione in proprio dei procedimenti amministrativi relativi al PAN, con D.G.R.T. 361/2015 la Regione ha disposto che lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) provveda al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione per la sola vendita dei prodotti fitosanitari, utilizzando i modelli cartacei usati fino a ora, essendo gli stessi conformi alle disposizioni del PAN.
La richiesta in bollo di rilascio o di rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari (agrofarmaci), deve pervenire allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Come riportato nell Del. n. 361/2015 i certificati di abilitazione all'utilizzo, alla vendita e alla prestazione della consulenza dei prodotti fitosanitari devono essere richiesti secondo le procedure riportate nell'allegato A lettera D:
D. Richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo o alla vendita
1. L’operatore in possesso di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo o alla vendita rilasciata con le modalità precedentemente in vigore, può richiedere il rinnovo previa partecipazione agli specifici corsi di formazione obbligatoria di aggiornamento di cui al decreto dirigenziale n. 4309 del 3 ottobre 2014.
2. L’operatore presenta richiesta per il rilascio del rinnovo del certificato di abilitazione alle seguenti strutture:
a) per l’acquisto e l’utilizzo, dei prodotti fitosanitari all’ufficio agricoltura della provincia territorialmente competente o della città metropolitana di Firenze;
b) per la vendita dei prodotti fitosanitari allo SUAP del comune ove ha sede l’impresa o dove è residente l’operatore medesimo.
3. La richiesta di rinnovo contiene la dichiarazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, della frequenza del percorso formativo.
4. L’operatore la cui abilitazione sia in scadenza dopo il 26 novembre 2015, al fine del rinnovo, entro i successivi tre mesi deve partecipare al corso di formazione obbligatoria di aggiornamento di cui al punto 1. Scaduto tale termine l’abilitazione non può essere più rinnovata e l’operatore deve chiedere un nuovo certificato di abilitazione con le modalità di cui al punto A. Durante tale termine il certificato è valido purché accompagnato dall’iscrizione al corso di formazione obbligatoria di aggiornamento.
5. Per gli operatori in possesso di abilitazione alla vendita, per effetto del punto 7 dell’azione A.1.1 del PAN sono da considerarsi valide le abilitazioni alla vendita rilasciate o rinnovate dal Sindaco o dai SUAP del comune competente per territorio a seguito della partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento organizzati dalle Az. UU.SS.LL. della Toscana ai sensi del DPR 290/2001 ed erogati, nelle more dell’adozione del presente atto, sulla base dei contenuti dei programmi formativi di cui al decreto dirigenziale n. 4309 del 03/10/2014. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente atto cessa la facoltà per le Az. UU.SS.LL. di organizzare corsi di formazione ed aggiornamento per le abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari (ed DPR 290/2001), fatta salva la facoltà della partecipazione in qualità di docenti dei tecnici delle medesime Az. Sanitarie ai corsi sopra citati.
E. Disposizioni comuni
Le richieste di rilascio o di rinnovo dei certificati di abilitazione nonché i certificati di abilitazione stessi sono soggetti all’imposta di bollo.