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- Comunicazione manifestazione sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)
Per manifestazione di sorte locale si intende lo svolgimento di lotterie, tombole e pesche/banchi di beneficenza, organizzate da enti morali, associazioni, comitati senza fini di lucro, comitati con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e partiti e movimenti politici.
Sono quindi consentite:
- le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro e con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dal Codice Civile, art. 14 e seguenti. Possono anche essere promosse dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal Decreto legislativo 04/12/1997, n. 460, art. 10 se sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente o associazione;
- le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza organizzate dai partiti o movimenti politici descritti dalla Legge 02/01/1997, n. 2 all’interno di manifestazioni locali organizzate dagli stessi movimenti politici. Se si svolgono al di fuori di manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti del punto precedente;
- le tombole svolte in ambito familiare e privato organizzate con solo scopo ludico.
Le manifestazioni di sorte locale sono disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/2001, n. 430, art. 14 e si distinguono in:
- lotterie, ovvero le manifestazioni di sorte locali realizzate mediante la vendita, limitata al territorio della provincia, di biglietti staccati dai registri a matrice, contrassegnati da serie e numerazione progressive, abbinati a uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. L’importo complessivo dei biglietti emessi non può superare la somma di € 51.645,69;
- tombole, ovvero le manifestazioni di sorte locali effettuate mediante vendita di cartelle contrassegnate da serie e numerazione progressive, portanti una data quantità di numeri dal numero 1 al numero 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La vendita delle cartelle è limitata al territorio comunale e ai comuni limitrofi. Per lo svolgimento di tombole occorre versare una cauzione, pari al valore dei premi messi in palio, che comunque non deve superare complessivamente la somma di € 12.911,42;
- pesche di beneficenza, ovvero le manifestazioni di sorte locali realizzate con la vendita di biglietti non a matrice, una parte dei quali è già abbinata ai premi in palio. La vendita è limitata al territorio comunale e il ricavato da essa non deve superare la somma di € 51.645,69.
I proventi delle suddette manifestazioni devono essere utilizzati esclusivamente per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente organizzatore.
Modalità di richiesta
Chi vuole organizzare una manifestazione di sorte locale deve presentare una comunicazione, entro 30 giorni dalla data di svolgimento (Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/2001, n. 430, art. 14), al Prefetto e al Sindaco.
Congiuntamente, deve inviare una comunicazione anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato (https://www.adm.gov.it/portale/-/tosca-1 - monopoli.livorno@pec.adm.gov.it) . Trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, in mancanza di provvedimenti di diniego espressi, il nulla osta si intende tacitamente concesso. Successivamente dovrà essere presentata apposita comunicazione in modalità online, esclusivamente mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) selezionando il seguente percorso:
- 92.00.11R - Manifestazioni di sorte locale: lotterie;
- 92.00.12R - Manifestazioni di sorte locale: tombole;
- 92.00.13R - Manifestazioni di sorte locale: pesche o banchi di beneficenza.
Contestualmente all’invio effettuato al Comune di Crespina Lorenzana analoga comunicazione di inizio o variazione dell’attività dovranno essere inviate anche alla Prefettura di Pisa, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 430/2001.
Requisiti soggettivi
- possesso dei requisiti morali ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e degli artt. 11, 92 e 131 del Regio Decreto n. 773/1931 (TULPS)
Tempi
L’attività può essere iniziata successivamente all’ottenimento del nulla osta da parte dell’Ufficio dei Monopoli per la Toscana (https://www.adm.gov.it/portale/-/tosca-1 - monopoli.livorno@pec.adm.gov.it), trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle prescritte comunicazioni al Comune e alla Prefettura.
Solo per le tombole, versamento della cauzione in misura equivalente al valore complessivo dei premi promessi, calcolato in base al loro prezzo di acquisto o al valore normale degli stessi. Il versamento della cauzione, con scadenza non inferiore a tre mesi dalla data dell’estrazione, deve essere effettuato mediante deposito in denaro, bonifico bancario o in titoli di stato presso la Tesoreria comunale, oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica di firma del fideiussore.
Solo a seguito della consegna dei premi ai vincitori, debitamente documentata, sarà possibile procedere allo svincolo del deposito cauzionale. Se i premi non sono consegnati entro 30 giorni dall'estrazione, il Comune trattiene la cauzione (art. 14 del DPR n. 430/2001).
Successivamente alla chiusura delle operazioni:
- consegna di copia del verbale di chiusura per estrazione (lotteria - tombola - pesche di beneficenza), un’altra copia dovrà essere inviata alla Prefettura;
- nel caso di tombole, documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori da presentare all’incaricato del Sindaco entro 30 giorni dall’estrazione per poter procedere allo svincolo della cauzione.
Normativa di riferimento
- TULPS, R.D. 18.6.1931 n. 773, artt. 11, 35 e 43;
- Regolamento di Esecuzione del TULPS, R.D. 06.05.1940 n. 635, art. 76;
- DPR n. 430 del 26.10.2001 “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell’art. 19 comma 4 della L. 449/1997”.
Per le manifestazioni di sorte locali (lotteria, tombola, pesca o banco di beneficenza) consultare artt. 13 e 14 del DPR 430/2001 sotto pubblicato