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- Viaggi occasionali
Ai sensi della Legge n. 61 del 31/12/2024
Art. 87
Organizzazione occasionale di viaggi
1. L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale, è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque per gli enti pubblici e di due per le organizzazioni nell'arco di un anno solare e abbiano durata media non superiore a dieci giorni.
2. Il numero di iniziative di cui al comma 1 può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché nell'arco dell'anno solare sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.
3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla
effettuazione di ogni singola iniziativa. È altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al comune,
specificando, tra l'altro, l'assenza di scopo di lucro dell'iniziativa, le generalità e il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del r.d. 773/1931 della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività.
4. Il soggetto organizzatore è tenuto, in ogni forma di pubblicizzazione del viaggio, ad inserire gli estremi della comunicazione al comune e della polizza assicurativa.
5. Il comune esercita la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente articolo e sospende l’effettuazione dell’iniziativa quando venga superato il numero massimo delle iniziative che possono svolgersi nell'arco di un anno solare, o la durata delle medesime, o qualora non sia stato osservato l’obbligo della stipula dell’assicurazione.
Comunic. preventiva viaggi occasionali art. 87 LR61-2024 (104,57 KB) |




