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- Palestre/Impianti sportivi
E' stato approvato il regolamento per l'apertura e la gestione delle palestre per le attività ludico-motorie-ricreative (regolamento 42/R del 5 luglio 2016).
In particolare vengono stabiliti:
- i requisiti per l'apertura e la gestione degli impianti e delle attrezzature per le attività ludico-motoria-ricreativa svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi;
- i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature con esclusione di quelli riservati all'ambito scolastico e alla riabilitazione sanitaria;
- i requisiti di qualificazione professionale dei soggetti operanti negli impianti, a tutela degli utenti e a garanzia della qualità del servizio;
- le caratteristiche e il livello di qualificazione dei servizi alle persone.
Dall'applicazione del regolamento regionale sono esclusi i locali dove si svolgono le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motoria e le attività di ballo e danza non ricomprese nella disciplina della federazione nazionale competente.
Il Regolamento non si applica alle attività sportive, agonistiche e non agonistiche praticate in forma organizzata dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI e al CIP (art. 3 comma 1 lettera a) della l.r. 21/2015.
Viene sostanzialmente confermato l'impianto del regolamento precedente approvato con decreto del presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2007, n.7/R in attuazione della Legge regionale 31 agosto 2000, n. 72. Tuttavia, vengono previsti, a tutela della sicurezza degli utenti, speciali requisiti dimensionali per strutture che hanno una capienza limitata.
Le strutture disciplinate dal regolamento rientrano nell'ambito di applicazione della legge regionale 68/2015 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva), a cui si fa quindi un rinvio nell'articolo relativo al titolo abilitativo all'apertura della struttura stessa.
Con questo atto viene abrogato il precedente regolamento 7/R/2007 e si completa il processo di rinnovamento delle norme sull sport toscano iniziato con l'approvazione della Legge regional 21/2015.
legge_2003_35_v9 TUTELA SANITARIA DELLO SPORT.pdf (66,96 KB) |
LR 21-2015 Palestre e Impianti Sportivi - agg. 2024 (96,04 KB) |
RegAttuazDPGR42-R-2016PalestreImpiantiSportivi (46,23 KB) |
DM 18 marzo 1996 sicurezza impianti sportivi (180,11 KB) |