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Consultazione modulistica SUAP

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modulistica unificata regione toscana

- Trasporto sanitario

  

Ai sensi della L.R. 83/2019 (“Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario”) e del D.P.G.R. 46/R del 2021, l’esercizio delle attività di trasporto sanitario di soccorso da parte di soggetti diversi dalle aziende sanitarie, dalle amministrazioni statali e dall’associazione italiana della Croce Rossa è subordinato ad autorizzazione del Comune, da rilasciarsi previo accertamento del possesso dei requisiti individuati ai sensi dell’art. 6 della medesima legge.  

Le tipologie di attività per cui si richiede l’autorizzazione sono, ai sensi dell’art. 2, comma 1, L.R. 83/2019: 

a) il trasporto sanitario di soccorso di base mediante autoambulanza di tipo B di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 (Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze); 

b) trasporto sanitario di primo soccorso mediante autoambulanza di tipo A di cui all’articolo 1, comma 2, del d.m. trasporti 553/1987 e di tipo A1 di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 novembre 1997, n. 487 (Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenzespeciali); 

c) trasporto sanitario di soccorso avanzato mediante autoambulanza di tipo A di cui all’articolo 1, comma 2, del d.m. trasporti 553/1987 e di tipo A1 di cui al d.m. trasporti 487/1997.


Sono, in particolare, oggetto di autorizzazione:
1) l’avvio dell’attività;
2) l’acquisto di nuovi mezzi;
3) la variazione della tipologia di attività.



Avvio dell’attività di trasporto sanitario di soccorso
Ai sensi dell’art. 7 della L.R. 83/2019, il soggetto interessato all’avvio dell’attività di trasporto sanitario di soccorso presenta apposita istanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive nel cui territorio ha la sede legale tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale Star, selezionando il codice della attività di riferimento (86.90.43R) secondo lo schema tipo approvato con decreto del Dirigente Regionale competente per materia.

La modulistica andrà corredata di tutti gli allegati richiesti ed, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, della seguente documentazione:

  • l’indicazione della sede legale e della sede o delle sedi operative;
  • l’elenco dei mezzi di soccorso e quello dei soccorritori che prestano servizio presso il soggetto interessato;
  • nel caso di ente o associazione, l’atto costitutivo e statuto dal quale risulti, tra i fini statutari, il trasporto sanitario oppure gli estremi del provvedimento di iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 );
  • nel caso di impresa, gli estremi di iscrizione al registro delle imprese;
  • la dichiarazione del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui all’art. 6 L.R. 83/2019 e del DPGR 46/R-2021;

 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, ricevuta l’istanza, la inoltra Asl Toscana Nord Ovest al fine della verifica della presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa.


La Commissione di Vigilanza e Controllo procede, dunque, alla verifica trasmettendo parere motivato al SUAP.


Il provvedimento autorizzatorio viene rilasciato dal SUAP
a seguito dell’avvenuta ricezione del parere favorevole da parte della Commissione di Vigilanza e Controllo.


Acquisto e dismissione di autoambulanze
Ai sensi dell’art. 8 L.R. 83/2019, il titolare dell’autorizzazione che acquisti un nuovo mezzo di soccorso, prima di metterlo in esercizio, inoltra istanza di autorizzazione al SUAP competente per territorio, dichiarando che lo stesso è conforme ai requisiti prescritti dalla normativa vigente.


Variazione della tipologia di attività
Ai sensi dell’art. 9 L.R. 83/2019, il titolare dell’autorizzazione all’esercizio di una delle attività di cui all’art. 2, comma 2, medesima legge, che intenda svolgere anche un’altra tipologia di attività, inoltra istanza di autorizzazione al SUAP competente per territorio.


Il procedimento segue le regole previste dall’art. 7 in materia di avvio di attività di trasporto sanitario di soccorso.

 

 

Allegato LR n. 83/2019 - Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto snaitario (53,48 KB)
Allegato DPGR 46R-2021 Regolamento di attuazione della LR n. 83-2019 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) (20,23 KB)
Allegato DPGR 46R_2021 - reg. attuazione LR 83-2019 - v2 - Allegato A (3,19 MB)
Allegato DPGR 46R_2021 - reg. attuazione LR 83-2019 - v2 - Allegato B (20,49 MB)
Allegato DPGR 46R_2021 - reg. attuazione LR 83-2019 - v2 - Allegato C (884,78 KB)