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Con Legge Regionale 62/2018 (pubblicata sul BURT del 28/11/2018) è stato apporvato il Nuovo Codice del Commercio che sostituisce il precedente di cui alla Legge Regionale 28/2005.
N.B. Alcune norme in esso contenute saranno applicabili soltanto dalla data di entrata in vigore del relativo Regolamento Regionale di attuazione previsto dall'art. 4 dello stesso (vedere art. 129 "Decorrenza e disposizioni trasnsitorie" di tale L.R. 62/2018).
N.B. a tale testo sono state successivamente apportate alcune modifiche con la Legge Regionale 3/2019 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018" e con Legge Regionale 16/2019 "Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018"
A SEGUITO DELL'EMERGENZA DOVUTA ALLA MALATTIA DA CORONAVIRUS (COVID-19) SI PRECISA CHE:
con Comunicazione pervenuta da REGIONE TOSCANA - Direzione Diritti di cittadinanza e coesione, vengono effettuati dei chiarimenti in merito alla consegna a domicilio (di seguito viene riportato un estratto):
"... A tal fine preme fornire i seguenti chiarimenti limitatamente a quanto di competenza ai fini della corretta implementazione del Regolamento UE 852/2004. Operatori del settore alimentare già in possesso di registrazione ai sensi del Reg UE 852/2004 per il commercio al dettaglio possono effettuare la consegna a domicilio dei consumatori finali del prodotto preventivamente venduto/contrattato/ordinato (telefono, social ecc...), senza integrare la registrazione con nuova notifica. La semplice consegna al domicilio dell’acquirente non configura infatti una attività di commercio ambulante. Ai sensi del Regolamento 178/2002 rientra nella definizione di commercio al dettaglio anche l’attività di ristorazione. Rientrano in questa tipologia anche produttori primari, ed altre attività come agriturismo, ittiturismo, pescatori, attività di itticoltura ed operatori di varie attività primarie, che oltre che come produttori primari risultano registrati ai sensi del Regolamento 852/2004 anche per il commercio al dettaglio. Questi operatori quindi già effettuavano vendita diretta nei mercati od altre sedi o comunque attività di somministrazione...."
La comunicazione completa è consultabile al seguente link
Di seguito viene inoltre pubblicata una comunicazione relativa alla sicurezza alimentare pervenuta dall'Azienda USL Toscana nord ovest inerente il "trasporto e consegna a domicilio al consumatore finale" e "Commercio in forma elettronica(e.commerce)"
La comunicazione completa è consultabile al seguente link
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Il settore regionale Turismo, Commercio e Servizi, con Decreto Dirigenziale n. 15104 del 22/09/2020, modificato dal Decreto 15483 del 09/09/2021 in ottemperanza all'art. 40-bis, comma 6, della L.R. 62/2018, come modificata dalla L.R. 68/2020, ha approvato il facsimile del tesserino identificativo degli hobbisti e il modello di domanda per il rilascio del tesserino medesimo.
- Delibera n. 1153 del 08-11-2021 - (numero 10 vidimazioni in un anno)
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Con L.R. n. 30 del 05/08/2021 "Disposizioni in materia di mercatini dei non professionisti e di attività economiche su aree pubbliche" sono stati modificati gli art. 32, 40 bis, 55 e 127 della l.r. 62/2018, in particolare la parola "hobbisti" è stata modificata con "non professionisti".