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- Agriturismo, fattorie didattiche ed enoturismo
Agriturismi, le fattorie didattiche ed enoturismo:
- Legge regionale 23 giugno 2003, n.30 (testo aggiornato alle modifiche introdotte in ultimo con legge regionale 23 febbraio 2016 "Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione" e con la legge regionale 11 dicembre 2019, n. 76 "Disciplina delle attività di enoturismo. Modifiche alla l.r. 30/2003"). Con LEGGE REGIONALE del 6 agosto 2020 n. 80 - Disposizioni in materia di ospitalità agrituristic, sono state apportate modifiche alla l.r. 30/2003.
In evidenza: con la legge regionale 14/2016 è stato abrogato l'obbligo della comunicazione dei prezzi servizi e attrezzature, ma permane l'obbligo di esposizione delle tariffe con le stesse modalità precedenti.
- Regolamento di attuazione della l.r. 23 giugno 2003, n.30 - DPGR n.46/r del 3/8/2004
Testo coordinato con le modifiche introdotte in ultimo con d.p.g. r. 31 gennaio 2018, n. 5/R.
Per l'allegato A - per la principalità dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica (ore lavoro standard e produzione standard) fare riferimento alla Delibera 476 del 24-05-2016 e successive modifiche e aggiornamenti.
Per l'allegato B - per la classificazione delle strutture agrituristiche è in corso di approvazione l'atto per il recepimento del DECRETO MIPAAF 13 febbraio 2013 "Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche" (G.U. n. 54.del 5.3.2013). - Codifiche e parametri per la verifica della produzione standard e delle ore di lavoro per ettaro/coltura o capo allevato, per IAP e Agriturismo
Con riferimento alla Legge regionale n. 45/2007 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e alla Legge regionale n. 30/2003 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana) per il calcolo dell'attività agricola la Giunta regionale ha approvato la Delibera 1250 del 21/12/2015. Successivamente tale atto è stato sostituito dalla Delibera n. 476 del 24/5/2016 con la quale è stato ripubblicato l'Allegato A della precedente delibera e autorizzato il settore competente per materia a provvedere ai successivi aggiornamenti ed eventuali correzioni di meri errori materiali.
Aggiornamento 2020: l'atto di riferimento per le Codifiche e parametri per la verifica della produzione standard e delle ore di lavoro per ettaro/coltura o capo allevato, per IAP e Agriturismo" è il Decreto Dirigenziale n. 877 del 24-01-2020 e il relativo Allegato A. - Decreto dirigenziale 6112 del 4 maggio 2017 Guida operativa di indirizzo per i prodotti da utilizzare nella somministrazione in ambito agrituristico - Aggiornamento 2017
- Decisione di Giunta regionale n. 22 del 12 giugno 2017 Monitoraggio e valutazione. VII relazione ai sensi dell'art. 30 l.r. 30/2003
- Con DPGR n. 34/R del 08/09/2021 è stata aggiornata integrata e modificato il DPGR 46/R del 2004.
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- per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere (compresi B&B, Affittacamere, Case e Appartamenti per Vacanze, Locazioni brevi ad uso turistico): la L.R. 86/2016 e s.m. e i. (nuovo Testo Unico Regionale sul Turismo, che sostituisce quello precedente di cui alla L.R. 42/2000) e il suo Regolamento di attuazione DPGR 47/R/2018 (disponibili anche su questo sito, in questa sezione NORMATIVA, alla voce "Turismo e Strutture Ricettive").
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In data 23 luglio 2023
L’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO e L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO
hanno condiviso e firmato un protocollo di intesa denominato
“Linee Guida per la vendemmia turistica”
Le linee guida richiamano le normative locali di riferimento (cfr art. 5 del protocollo “L’azienda vitivinicola/enoturistica dovrà [...] garantire l’osservanza delle discipline locali circa l’avvio dell’attività enoturistica.”).
Si evidenzia che per la Regione Toscana la normativa di riferimento è la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana”.
La vendemmia turistico/didattica e quanto di seguito specificato è pertinente solamente nei casi in cui l’ospite aziendale partecipa operosamente all’attività di vendemmia lungo i filari e NON nel caso di momenti di sola dimostrazione agli ospiti aziendali dell’attività di vendemmia svolta da parte di imprenditori o lavoratori agricoli.
L’attività di vendemmia turistica/didattica può essere organizzata all’interno delle seguenti attività l.r. 30/2003:
- Enoturismo (sia IN ambito agrituristico che NON in ambito agrituristico)
- Fattorie didattiche (sia IN ambito agrituristico che NON in ambito agrituristico), nel caso in cui l’ospite partecipa attivamente alla vendemmia
- Attività didattiche, ricreative, culturali ecc. riferite al mondo rurale Art. 14 l.r. 30/03, nel caso in cui l’ospite partecipa attivamente alla vendemmia
Il soggetto legittimato a svolgere le attività sopra citate e che organizza in azienda attività di vendemmia turistico/didattica oltre agli adempimenti previsti dalla l.r. 30/03 stessa (tra i quali rientrano anche la presentazione della specifica DUA Agrituristica e SCIA oppure solo SCIA) NEL CASO IN CUI SCEGLIE DI ADERIRE ALLE LINEE GUIDA SIGLATE TRA L’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO E l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO deve ottemperare a quanto previsto dalle linee guida stesse e presentare apposita dichiarazione al SUAP utilizzando il modulo
AD COM 26 Vendemmia turistica
messo a disposizione sulla piattaforma STAR sotto la voce “ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI” dei codici 55.50.51R - 55.50.52R – 55.50.53R
La compilazione sottoscrizione e invio del modulo “AD COM 26” sono adempimenti necessari per aderire alle Linee Guida sopra citate, in quanto le stesse prevedono in caso di organizzazione di attività di vendemmia turistica/didattica adempimenti ulteriori rispetto a quanto già previsto della l.r. 30/2003, come ad es.:
- individuazione dei filari di viti dedicati alla vendemmia turistica identificabili con apposizione di idonea cartellonistica;
- obbligo per fli ospiti vendemmiatori di indossare un cartellino/braccialetto identificativo. Lo stesso obbligo vale per i referenti aziendali.
- obbligo di invio di una comunicazione preventiva al SUAP con i seguenti contenuti:
- Numero polizza assicurativa e scadenza;
- Nominativo Referente aziendale e del suo delegato/tutor;
- Luogo, inserendo gli identificativi catastali (comune catastale, foglio, particella subalterno) e orari di svolgimento dell'esperienza della vendemmia;
- Generalità (nome cognome e data luogo di nascita) degli enoturisti;
PER OGNI GIORNATA DI VENDEMMIA TURISTICO/DIDATTICA OCCORRE INVIARE UNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA “AD COM 26” AL SUAP DI RIFERIMENTO
Dalla lettura dell’accordo non si ravvisano preclusioni nell’adesione all’accordo stesso (e quindi sull’utilizzo del modulo “AD COM 26”) anche da parte delle aziende il cui territorio o sede legale non ricade nei comuni che aderiscono all’Associazione Città del Vino.
Per i “referenti aziendali/tutor qualificati” ovvero il “personale aziendale dotato di adeguata e specifica formazione” che ai sensi delle linee guida in oggetto sono tenuti a supervisionare la vendemmia turistica/didattica si ritiene che ai sensi della l.r. 30/2003 e smi devono intendersi le seguenti figure:
- Enoturismo – persona in possesso di uno dei requisiti previsto dall’art. 22 octies
- Fattorie didattiche – persona in possesso di uno dei requisiti previsto dall’art. 22 ter
- Attività didattiche, ricreative, culturali ecc. Art. 14 l.r. 30/03 –soggetto legittimato a svolgere tale attività ai sensi dell’art. 5 l.r. 30/2003
Comunicato informativo pubblicato sul blog regionale dell'Agricoltura alla url:
https://blog-agricoltura.regione.toscana.it/web/blog-agricoltura/-/vendemmia-turistico/didattica