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- D. lgs n. 222-2016
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- - Adempimenti in materia Ambientale
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- - Normativa
- - DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 2016, N. 222 - Tabella A
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- - Vidimazione Registri
- AREA RISERVATA
- Agenzia di affari
Definizione
L'agenzia di affari (prevista dall'art. 115 del TULPS) è un'impresa organizzata che svolge un'attività di intermediazione tra due soggetti per la vendita o la prestazione di servizi conto terzi, rivolgendo la propria opera a chiunque ne faccia richiesta dietro il pagamento di un compenso sotto forma di una percentuale sulle operazioni compiute.
L'esercizio dell’attività può essere svolto avvalendosi di un rappresentante abilitato a gestire l'attività per conto del titolare ed è subordinato al possesso di:
- un registro giornaliero delle operazioni (cosiddetto giornale degli affari);
- una tabella delle operazioni con relativo tariffario, che dovrà essere esposta in modo visibile nei locali ove si svolge l'attività, previo pagamento dell'imposta di bollo da apporre sul tariffario.
Ai sensi dell'art. 120 del T.U.L.P.S. gli esercenti delle agenzie sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari e tenere permanentemente affissa nei locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative attività. Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tariffa.
Relativamente alla tenuta dei registri per le “Agenzie di Affari”, dovrà essere utilizzata la procedura della ”Autovidimazione”
Il registro può essere tenuto in formato cartaceo o informatico (Art. 2215-bis c.c.) e deve essere conservato per i successivi 5 anni.
Copia della “Auto-dichiarazione”, con la ricevuta di avvenuta presentazione al Suap dell’Ente, che ne costituisce parte integrante, deve essere conservata insieme al registro, da esibire alle autorità preposte in caso di controllo.
Alla dichiarazione di vidimazione deve essere, altresì, allegata copia del Timbro della Società/Ditta individuale, con cui vengono vidimate le pagine del Registro giornaliero (solo per registro cartaceo).
Il Registro, una volta completato deve essere ultimato conformemente alle disposizioni di legge, e, in caso di prosecuzione dell’attività, ripresentata una nuova “Auto-dichiarazione”con le medesime modalità.
Sono Agenzie d'affari NON di competenza del Comune ma del Questore:
le Agenzie matrimoniali;
le Agenzie di recupero crediti;
le Agenzie di pubbliche relazioni.
NON sono da intendersi come Agenzie d'affari:
l'attività di agenti o rappresentanti di commercio;
l'agenzia di mediazione immobiliare;
l'agenzia di viaggi;
le Agenzie di pratiche auto;
le Mediazioni creditizie;
le Attività di promotore finanziario.
Requisiti
- Possesso dei requisiti morali ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e degli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 773/1931 (TULPS);
- Iscrizione nel registro delle imprese;
- Per i cittadini non UE, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità oppure averne già richiesto il rinnovo;
- Destinazione d'uso dei locali comprovata da idoneo titolo edilizio;
- Conformità alla normativa antincendio (D.P.R. 151/2011).
- Disponibilità dei locali dove si svolgerà l’attività o disponibilità di un dominio internet nel caso in cui l’attività sia svolta on line;
- Rispetto della normativa edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Modalità di presentazione
Per l'avvio, il trasferimento di sede e la cessazione di un'attività di agenzia d'affari è necessario inoltrare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) esclusivamente attraverso procedura on line del Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR (attività 96.05R - Agenzie di affari).
La SCIA ha efficacia immediata, pertanto l'attività può essere iniziata al momento della presentazione della stessa.
Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, l'Amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell’articolo 19 co. 3 della L. 241/1990.
Normativa
- Artt. 115 e ss. del TULPS, R.D. 18.06.1931 n. 773;
- Artt. 204 e ss. del Regolamento di Esecuzione del TULPS, R.D. 06.05.1940 n. 635;
- D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali";
- D.Lgs. 59/2010 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Modello_Autovidimazione_Registro_1499350527_1652097657.odt (82,08 KB) |
tariffario.doc (18,50 KB) |