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- Agenzia di viaggio e turismo
AGENZIE DI VIAGGIO ONLINE :
Con nota del 12/11/2020 pervenuta da Regione Toscana - Settore Turismo, Commercio e Servizi, viene precisato che la definizione di agenzia di viaggio online, contenuta nell’articolo 93 comma 1 della l.r. 86/2016, ove si legge che “Le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente con strumenti di comunicazione a distanza (on line) sono soggette all'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo [Capo V “Agenzie di viaggio e turismo”], ad esclusione dell’articolo 88, comma 3. “ , pertanto l'agenzia di viaggio online:
- opera esclusivamente con strumenti di comunicazione a distanza, cioè l'attività deve avvenire senza che vi sia interazione fisica con i fornitori e con i clienti (con i terzi in genere), disponendo di un proprio sito web (o di una sezione ospitata all’interno di un’altrui piattaforma tecnologica) ed
interagendo con i terzi per tale tramite o con strumenti di comunicazione telematica (e.mail e/o posta elettronica certificata) per qualsiasi adempimento ed in qualsiasi fase dell’esercizio dell’attività (come ad es. quella di trattativa precontrattuale, di stipula del contratto, di operazioni di incasso e di pagamento);
- è soggetta a tutte le disposizioni cui è soggetta l’agenzia di viaggio tradizionale, eccetto che a quella articolo 88, comma 3, che prescrive che “In caso di vendita diretta al pubblico l'attività è esercitata in un locale aperto al pubblico.”, pertanto non è obbligata, a differenza dell’agenzia tradizionale, ad avere un locale aperto al pubblico;
- l’esercente però deve, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle autorità competenti informazioni quali “il nome, la denominazione o la ragione sociale”, “il domicilio o la sede legale”, “gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica”, “il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese” nonché “gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione”; senza che fra tali informazioni sia compresa l’indicazione della sede operativa ove l’attività è esercitata.
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La Giunta regionale con la delibera n.960 dell' 8 agosto 2022, ha adottato gli indirizzi per la realizzazione dei corsi di formazione e degli esami di qualifica per Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, in attuazione del decreto del Ministro del Turismo del 5 agosto 2021 “Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo” ed in conformità alle “Linee guida" approvate dalla Conferenza delle Regioni e P.A. il 16 marzo 2022 al fine di uniformare l’articolazione di dettaglio del corso di formazione ed il format dell’esame conclusivo del corso.
Con decreto del competente Settore della Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro verrà inserita la scheda descrittiva del profilo professionale di “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo” nel Repertorio regionale della formazione regolamentata.
Solo successivamente all'adozione di tale decreto, della quale sarà data notizia all'interno della pagina dedicata del sito della Regione Toscana, le informazioni sull'attivazione di corsi riconosciuti dalla Regione da parte di agenzie formative accreditate potranno reperirsi consultando il Catalogo dell'offerta formativa della Regione Toscana.
Con la delibera n. 960 la Giunta regionale ha altresì adottato le indicazioni per l'avvio delle procedure per lo svolgimento degli esami di qualifica ad accesso diretto (e cioè senza la frequenza di un corso di formazione riconosciuto).
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In base al dettato normativo della L.R. 86/2016 “Testo Unico del sistema turistico regionale” sussiste l’obbligo per le agenzie di viaggio di stipulare idonee polizze assicurative a garanzia del viaggiatore (Art. 91, comma 1 e 2):
- polizza assicurativa di responsabilità civile a favore del viaggiatore;
- idonea garanzia per i casi di insolvenza o fallimento;
Le agenzie di viaggio sono inoltre tenute a dare comunicazione al Comune Capoluogo, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell’avvenuta stipula di tali polizze (Art. 91, comma 3).
Il Comune di Pisa, in quanto Comune Capoluogo, ha il compito di vigilare ed eventualmente sanzionare le agenzie di viaggio che non ottemperino a tali obblighi imposti dalla norma a garanzia e a tutela del viaggiatore.
Delibera n. 960 del 08-08-2022 (217,89 KB) |
Delibera n. 960 del 08-08-2022 - Allegato A (110,32 KB) |
DM 5-08-2021 - requisiti professionali direttore tecnico (1,48 MB) |
Abilitazione direttore tecnico agenzia di viaggio e turismo (134,50 KB) |
Decreto RT n.5930 del 27-12-2011 (19,93 KB) |
Decreto n.5930 del 27-12-2011-Allegato-A (21,42 KB) |