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- D. lgs n. 222-2016
- Modulistica
- - Adempimenti in materia Sanitaria
- - Adempimenti in materia Ambientale
- - Agricoltura e Allevamenti
- - Agriturismo, attività didattiche ed enoturismo
- - Attività delle agenzie di affari
- - Attività di Acconciatore, Estetica, Tatuaggio, Piercing e altro
- - Attività di autorimessa
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- - Imprese di pulizia, disinfestazione e derattizzazione
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- - Altri Modelli
- - Normativa
- - DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 2016, N. 222 - Tabella A
- - Acconciatore Estetica Tatuaggio e Piercing
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- - Turismo e Strutture Ricettive
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- Turismo e Strutture Ricettive
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Si informa che la Regione Toscana, attraverso Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, ha ideato una grande "call" dedicata agli operatori turistici della Toscana per sostenere il rilancio della destinazione Toscana sul mercato italiano nel periodo post Covid-19, chiedendo di darne la massima diffusione.
Gli operatori turistici toscani sono invitati, infatti, a programmare nuove offerte per la stagione estiva 2020 in vista della campagna di promozione della Regione dedicata ai mercati di prossimità che prenderà il via a breve.
Sarà visittuscany.com, sito ufficiale della Destinazione Toscana, a fare da collettore e vetrina di tutte le offerte che verranno inviate.
La strategia promozionale della Toscana è indirizzata all’ampio pubblico dei viaggiatori italiani, con un focus speciale sulla generazione Z e sui millennials. E’ questo il target disposto a ricominciare per primo a viaggiare, pianificando i primi spostamenti da soli, in coppia, in famiglia o con pochi amici.
In un secondo step la campagna si estenderà anche al target famiglie e 60enni. I trend attuali indicano la propensione alle lunghe permanenze ma anche il desiderio di brevi break in luoghi non affollati, con la possibilità di prenotare soggiorni, pacchetti o esperienze come degustazioni, escursioni, terme, benessere e molto altro, tutto con un semplice click.
Le offerte degli operatori turistici potranno beneficiare del “traffico” generato dalla campagna di branding che Regione Toscana - attraverso Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana - sta per presentare. La campagna, online e offline dedicata al pubblico nazionale, mira a promuovere l’offerta turistica regionale nel post emergenza Covid.
Gli operatori toscani hanno pertano la possibilità di proporre le proprie offerte promozionali e commerciali per il 2020, sarà sufficiente:
- iscriversi gratuitamente a make.visittuscany.com seguendo le istruzioni. Per chi avesse bisogno di supporto lo staff di visittuscany.com è a disposizione al numero verde 800 926237 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o scrivendo alla mail offerte@visittuscany.com.
- Possono presentare offerte le seguenti categorie di operatori del turismo della Toscana come:
- agenzie di viaggio;
- tour operator;
- guide turistiche;
- ambientali o alpine;
- terme;
- strutture ricettive.
Possono aderire anche i ristoranti di Vetrina Toscana.
Per essere efficaci nella promozione e nella relativa commercializzazione è opportuno focalizzarsi su alcune tipologie di proposte che possono essere più adatte ad intercettare i primi movimenti della domanda turistica, per esempio:
- proposte per praticare sport all'aria aperta,
- vacanze lente e di completo relax,
- percorsi dai grandi attrattori alla scoperta del patrimonio nascosto,
- soggiorni ed esperienze,
- tour in bici o in moto,
- esperienze di immersione nell'autentica vita toscana.
Tutti i servizi devono garantire il rispetto dei protocolli sanitari in atto per l’emergenza Covid19, in particolare:
- distanziamento sociale,
- sanificazione degli ambienti,
- accesso contingentato e comunque ogni altra prescrizione prevista dai protocolli.
Verrà così offerta una vetrina a tutti gli operatori del turismo toscano permettendo loro di essere presenti sul portale ufficiale della Regione che sarà poi fortemente pubblicizzato con una campagna promozionale che la Regione Toscana stà disponendo.
A questo link è possibile scaricare la presentazione dell’iniziativa contenente le linee guida per gli operatori turistici della Toscana:
https://www.visittuscany.com/export/shared/make/documenti/come-promuovere-offerte-estate-2020.pdf
Breve descrizione degli obblighi di comunicazione telematica / online per le LOCAZIONI TURISTICHE
- consulta la pagina della Regione Toscana Comunicazione al Comune degli alloggi locati per finalità turistiche
- consulta la pagina della Regione Toscana Comunicazione al Comune capoluogo / Città metropolitana sulla presenza (arrivi e partenze) dei turisti negli alloggi
oppure
- Accedi alla pagina dei servizi su Open Toscana: https://open.toscana.it/servizi per cercare il servizio "Locazioni turistiche" relativo all'area in cui è collocata l'unità immobiliare da registrare.
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CERTIFICAZIONI DELLE PROFESSIONI DI GUIDA AMBIENTALE
Requisiti di accesso
Titoli di studio (articolo 61 Regolamento 47/R, 7 agosto 2018):
- laurea in scienze geologiche
- laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
- laurea in scienze biologiche
- laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali
- laurea in ingegneria per la tutela dell'ambiente e del territorio
- altro titolo di studio ritenuto equivalente a quelli sopra indicati dalle competenti autorità o dall'amministrazione procedente
Schede del repertorio regionale della formazione regolamentata
- Tecnico qualificato Guida ambientale EQUESTRE
- Tecnico qualificato Guida ambientale ESCURSIONISTA
- Tecnico qualificato Guida ambientale SUBACQUEA
Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata sul sito della Regione Toscana raggiungibile al seguente link >>
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AGENZIE DI VIAGGIO ONLINE
Con nota del 12/11/2020 pervenuta da Regione Toscana - Settore Turismo, Commercio e Servizi, viene precisato che la definizione di agenzia di viaggio online, contenuta nell’articolo 93 comma 1 della l.r. 86/2016, ove si legge che “Le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente con strumenti di comunicazione a distanza (on line) sono soggette all'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo [Capo V “Agenzie di viaggio e turismo”], ad esclusione dell’articolo 88, comma 3. “ , pertanto l'agenzia di viaggio online:
- opera esclusivamente con strumenti di comunicazione a distanza, cioè l'attività deve avvenire senza che vi sia interazione fisica con i fornitori e con i clienti (con i terzi in genere), disponendo di un proprio sito web (o di una sezione ospitata all’interno di un’altrui piattaforma tecnologica) ed
interagendo con i terzi per tale tramite o con strumenti di comunicazione telematica (e.mail e/o posta elettronica certificata) per qualsiasi adempimento ed in qualsiasi fase dell’esercizio dell’attività (come ad es. quella di trattativa precontrattuale, di stipula del contratto, di operazioni di incasso e di pagamento);
- è soggetta a tutte le disposizioni cui è soggetta l’agenzia di viaggio tradizionale, eccetto che a quella articolo 88, comma 3, che prescrive che “In caso di vendita diretta al pubblico l'attività è esercitata in un locale aperto al pubblico.”, pertanto non è obbligata, a differenza dell’agenzia tradizionale, ad avere un locale aperto al pubblico;
- l’esercente però deve, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle autorità competenti informazioni quali “il nome, la denominazione o la ragione sociale”, “il domicilio o la sede legale”, “gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica”, “il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese” nonché “gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione”; senza che fra tali informazioni sia compresa l’indicazione della sede operativa ove l’attività è esercitata.
(per consultare la comunicazione completa è necessario cliccare sul corrispondente link in pdf sotto riportato)
N.B. I principali testi normativi di riferimento sono i seguenti:
- per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere (compresi B&B, Affittacamere, Case e Appartamenti per Vacanze, Locazioni brevi ad uso turistico): la L.R. 86/2016 e s.m. e i. (nuovo Testo Unico Regionale sul Turismo, che sostituisce quello precedente di cui alla L.R. 42/2000) e il suo Regolamento di attuazione DPGR 47/R/2018.
- per gli Agriturismi: la L.R. 30/2003 e s.m. e i. e il suo Regolamento di attuazione DPGR 46/R/2004 e s.m. e i.(disponibili anche su questo sito nella sezione NORMATIVA (alla voce "Agriturismo").
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AGGIORNAMENTO GENNAIO 2024 - LOCAZIONI TURISTICHE
Con la conversione in legge del D.L. 145/2023 è stata introdotta una norma (art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191) che dispone in materia di locazioni turistiche e di Codice identificativo nazionale (CIN).
Il CIN è il codice con cui ciascun alloggio locato per finalità turistica e ciascuna struttura ricettiva turistica (albergo, campeggio, ostello, B&B, etc.) è identificata in ogni strumento di promozione e pubblicizzazione dell’offerta di ospitalità.
Con riguardo alla norma recentemente approvata, si segnalano i chiarimenti del Ministero del Turismo, pubblicati alla seguente pagina: https://www.ministeroturismo.gov.it/chiarimenti-sulla-procedura-telematica-di-assegnazione-del-cin/
La norma citata prevede che la procedura di assegnazione del CIN sia gestita direttamente dal Ministero del Turismo: una volta che il Ministero avrà reso effettivo il sistema, tutti i soggetti coinvolti dovranno presentare le istanze per l'assegnazione del CIN facendo riferimento allo stesso Ministero.
Con riguardo alle locazioni turistiche, si sottolinea la novità dell’obbligo di dotare le civili abitazioni con tale destinazione, di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, nonché di estintori portatili (obbligo introdotto dal DL 145/2023 convertito in legge 191/2023 - vedi art. 13 ter).
Riguardo all’efficacia delle disposizioni, la norma prevede che:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN".
Tutti gli obblighi e le correlate sanzioni in caso di inadempienza, quindi, non risultano ad oggi effettivi, dovendosi necessariamente attendere da parte del Ministero la messa a punto della banca dati nazionale e, soprattutto, del portale telematico necessario all’assegnazione del CIN.
Premesso che la Regione Toscana non ha adottato il Codice Identificativo Regionale (CIR), agli utenti che hanno richiesto quale codice avrebbero dovuto comunicare alle piattaforme online (OTA), come Booking e Airbnb, che richiedevano l'inserimento di un codice identificativo per la pubblicazione sul proprio portale, è stata data indicazione di comunicare il Codice ISTAT.
In questa fase transitoria, gli utenti potranno continuare a fornire il codice ISTAT alle OTA che dovessero richiedere, per motivi di pubblicità, trasparenza e garanzia per il consumatore, un codice identificativo.
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AGOSTO 2024 - NUOVO OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE PER STRUTTURE RICETTIVE E LOCAZIONI TURISTICHE PREVISTO DAL MINISTERO DEL TURISMO
A partire dal primo settembre, in ottemperanza alla legge n. 191 del 15 dicembre 2023, entra in vigore anche per la Regione Toscana l’obbligo di acquisizione del Codice Identificativo Nazionale (Cin) per tutte le strutture ricettive turistiche e le locazioni turistiche.
Il Cin, un codice univoco, sarà essenziale per l'identificazione e la promozione di ogni alloggio destinato a finalità turistiche.
Il codice sarà ottenibile attraverso la piattaforma digitale della Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (Bdsr), realizzata dal Ministero del turismo in collaborazione con le regioni.
La richiesta del Cin dovrà essere effettuata tramite il portale del Ministero del turismo, accedendo con Spid o carta d'identità elettronica del titolare e/o legale rappresentante della struttura ricettiva. Il portale guiderà l'utente attraverso una procedura che include un form precompilato con dati già a disposizione degli enti territoriali.
Per accedere al sito del Ministero, sarà necessario, prima, comunicare il codice fiscale del titolare/rappresentante legale nella nostra banca dati inserendolo all’interno dell’apposita pagina predisposta nel Ricestat (piattaforma per la comunicazione mensile ISTAT), che si aprirà automaticamente dopo il login nella stessa piattaforma Ricestat.
Per le locazioni turistiche, questa procedura non sarà necessaria in quanto il dato richiesto è già in possesso degli archivi comunali.
Le strutture ricettive e le locazioni turistiche ubicate nella provincia di Pisa sono quindi invitate a consultare l'informativa regionale sul Cin e sulle banche dati strutture ricettive disponibile al seguente link: https://www.regione.toscana.it/-/codice-identificativo-nazionale-cin-per-le-locazioni-turistiche-e-le-strutture-ricettive-turistiche
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare l’ufficio del comune capoluogo di provincia turismosovracomunale@comune.pisa.it
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ACCOMPAGNATORE TURISTICO
L’accompagnatore turistico è chi, per professione, accoglie e accompagna persone singole o gruppi di persone durante il viaggio, assicurando assistenza prevalentemente per lo svolgimento di pratiche burocratiche, amministrative e logistiche, come l’ospitalità. L’accompagnatore turistico svolge una funzione di coordinamento e di supporto per l’attuazione del programma di viaggio, fornendo informazioni generali sul viaggio e sulle località visitate, al di fuori dell’ambito di competenza della guida turistica.
ABILITAZIONE
Requisiti di accesso
Titoli di studio (articolo 59 Regolamento 47/R, 7agosto 2018):
- diploma di istituto tecnico per il turismo
- diploma di liceo linguistico
- laurea in scienze del turismo
- laurea in lingue e culture moderne
- laurea in mediazione linguistica
- laurea in lettere
- altro titolo ritenuto equivalente a quelli sopra indicati dalle competenti autorità
- Conoscenza di una lingua straniera (paragrafo 6. “Esame di abilitazione” delibera Giunta regionale 1097, 8 ottobre 2018)
ccesso diretto all’esame
Coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Giunta regionale 47/R del 2018 possono accedere all’esame di abilitazione per accompagnatore turistico senza l’obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale con riferimento alla lingua straniera inserita nel piano di studi del percorso formativo in esito al quale è stato rilasciato il titolo di studio stesso. Nel caso di lingua straniera non inserita nel percorso di studi, l'accesso diretto all'esame è ammesso previa dimostrazione della conoscenza di tale lingua con le modalità previste al paragrafo 2.
Per quanto riguarda la conoscenza di una lingua straniera (requisito di cui al punto b) del paragrafo 2. della delibera di Giunta regionale 1097/2018), è necessario presentare almeno una delle seguenti attestazioni di conoscenza della lingua straniera per la quale chiede l’abilitazione:
1) certificazione di livello B1, per quanto riguarda le lingue europee, secondo il Common Framework of Reference for Language, rilasciata da Istituto autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, Ricerca ed Università;
2) attestato di idoneità o equipollenza del titolo di studio o certificazione, per quanto riguarda le lingue extraeuropee;
3) attestazione, per i candidati “madrelingua”, di titolo di studio equivalente almeno alla scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori;
4) abilitazione per una professione turistica che richieda la conoscenza della lingua straniera prevista almeno di livello B1.
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE OTTENUTO ALL’ESTERO
Ai fini dell’esercizio della professione, i soggetti interessati possono richiedere il riconoscimento del tiolo o dell’esperienza professionale acquisiti all’estero inoltrando all’indirizzo di posta elettronica dedicato professionituristiche@ministeroturismo.gov.it l’istanza corredata di tutti i documenti necessari.
L’Ufficio preposto accerta la completezza della documentazione, ne informa l’interessato e in caso di positiva istruttoria pubblica il relativo decreto di riconoscimento, nel rispetto della tempistica stabilita (entro tre mesi dal ricevimento della documentazione completa). I decreti di riconoscimento sono, quindi, inviati agli interessati, alle Regioni per la eventuale organizzazione della misura compensativa propedeutica al rilascio del patentino italiano, e sono altresì pubblicati sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo Turismo nella sezione dedicata nella pagina: https://www.ministeroturismo.gov.it/professioni-turistiche/accompagnatore-turistico/