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- Turismo e Strutture Ricettive

 

 

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Si informa che la Regione Toscana, attraverso Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, ha ideato una grande "call"  dedicata agli operatori turistici della Toscana per sostenere il rilancio della destinazione Toscana sul mercato italiano nel periodo post Covid-19, chiedendo  di darne la massima diffusione.

Gli operatori turistici toscani sono invitati, infatti, a programmare nuove offerte per la stagione estiva 2020 in vista della campagna di promozione della Regione dedicata ai mercati di prossimità che prenderà il via a breve.

Sarà visittuscany.com, sito ufficiale della Destinazione Toscana, a fare da collettore e vetrina di tutte le offerte che verranno inviate.

La strategia promozionale della Toscana è indirizzata all’ampio pubblico dei viaggiatori italiani, con un focus speciale sulla generazione Z e sui millennials. E’ questo il target disposto a ricominciare per primo a viaggiare, pianificando i primi spostamenti da soli, in coppia, in famiglia o con pochi amici.

In un secondo step la campagna si estenderà anche al target famiglie e 60enni. I trend attuali indicano la propensione alle lunghe permanenze ma anche il desiderio di brevi break in luoghi non affollati, con la possibilità di prenotare soggiorni, pacchetti o esperienze come degustazioni, escursioni, terme, benessere e molto altro, tutto con un semplice click.

Le offerte degli operatori turistici potranno beneficiare del “traffico” generato dalla campagna di branding che Regione Toscana - attraverso Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana - sta per presentare. La campagna, online e offline dedicata al pubblico nazionale, mira a promuovere l’offerta turistica regionale nel post emergenza Covid.

Gli operatori toscani  hanno pertano la possibilità di proporre le proprie offerte promozionali e commerciali per il 2020, sarà sufficiente:

  • iscriversi gratuitamente a make.visittuscany.com  seguendo le istruzioni. Per chi avesse bisogno di supporto lo staff di visittuscany.com è a disposizione al numero verde 800 926237 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o scrivendo alla mail offerte@visittuscany.com.

  • Possono presentare offerte le seguenti categorie di operatori del turismo della Toscana come:
    • agenzie di viaggio;
    • tour operator;
    • guide turistiche;
    • ambientali o alpine;
    • terme;
    • strutture ricettive.

Possono aderire anche i ristoranti di Vetrina Toscana.

Per essere efficaci nella promozione e nella relativa commercializzazione è opportuno focalizzarsi su alcune tipologie di proposte che possono essere più adatte ad intercettare i primi movimenti della domanda turistica, per esempio:

  • proposte per praticare sport all'aria aperta,
  • vacanze lente e di completo relax,
  • percorsi dai grandi attrattori alla scoperta del patrimonio nascosto,
  • soggiorni ed esperienze,
  • tour in bici o in moto,
  • esperienze di immersione nell'autentica vita toscana.  

Tutti i servizi devono garantire il rispetto dei protocolli sanitari in atto per l’emergenza Covid19, in particolare:

  • distanziamento sociale,
  • sanificazione degli ambienti,
  • accesso contingentato e comunque ogni altra prescrizione prevista dai protocolli.

Verrà così offerta una vetrina a tutti gli operatori del turismo toscano permettendo loro di essere presenti sul portale ufficiale della Regione che sarà poi fortemente pubblicizzato con una campagna promozionale che la Regione Toscana stà disponendo.

A questo link è possibile scaricare la presentazione dell’iniziativa contenente le linee guida per gli operatori turistici della Toscana:

https://www.visittuscany.com/export/shared/make/documenti/come-promuovere-offerte-estate-2020.pdf

Breve descrizione degli obblighi di comunicazione telematica / online per le LOCAZIONI TURISTICHE

oppure

  • Accedi alla pagina dei servizi su Open Toscana: https://open.toscana.it/servizi per cercare il servizio "Locazioni turistiche" relativo all'area in cui è collocata l'unità immobiliare da registrare.

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CERTIFICAZIONI DELLE PROFESSIONI DI GUIDA AMBIENTALE

Requisiti di accesso

Titoli di studio (articolo 61 Regolamento 47/R, 7 agosto 2018):

  • laurea in scienze geologiche 
  • laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 
  • laurea in scienze biologiche 
  • laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali 
  • laurea in ingegneria per la tutela dell'ambiente e del territorio 
  • altro titolo di studio ritenuto equivalente a quelli sopra indicati dalle competenti autorità o dall'amministrazione procedente

Schede del repertorio regionale della formazione regolamentata

- Tecnico qualificato Guida ambientale EQUESTRE
- Tecnico qualificato Guida ambientale ESCURSIONISTA
- Tecnico qualificato Guida ambientale SUBACQUEA

Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata sul sito della Regione Toscana raggiungibile al seguente link >>

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AGENZIE DI VIAGGIO ONLINE

Con nota del 12/11/2020 pervenuta da Regione Toscana - Settore Turismo, Commercio e Servizi, viene precisato che la definizione di agenzia di viaggio online, contenuta nell’articolo 93 comma 1 della l.r. 86/2016, ove si legge che “Le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente con strumenti di comunicazione a distanza (on line) sono soggette all'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo [Capo V “Agenzie di viaggio e turismo”], ad esclusione dell’articolo 88, comma 3. “ , pertanto l'agenzia di viaggio online:

  • opera esclusivamente con strumenti di comunicazione a distanza, cioè l'attività deve avvenire senza che vi sia interazione fisica con i fornitori e con i clienti (con i terzi in genere), disponendo di un proprio sito web (o di una sezione ospitata all’interno di un’altrui piattaforma tecnologica) ed
    interagendo con i terzi per tale tramite o con strumenti di comunicazione telematica (e.mail e/o posta elettronica certificata) per qualsiasi adempimento ed in qualsiasi fase dell’esercizio dell’attività (come ad es. quella di trattativa precontrattuale, di stipula del contratto, di operazioni di incasso e di pagamento);
  • è soggetta a tutte le disposizioni cui è soggetta l’agenzia di viaggio tradizionale, eccetto che a quella articolo 88, comma 3, che prescrive che “In caso di vendita diretta al pubblico l'attività è esercitata in un locale aperto al pubblico.”, pertanto non è obbligata, a differenza dell’agenzia tradizionale, ad avere un locale aperto al pubblico;
  • l’esercente però deve, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle autorità competenti informazioni quali “il nome, la denominazione o la ragione sociale”, “il domicilio o la sede legale”, “gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica”, “il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese” nonché “gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione”; senza che fra tali informazioni sia compresa l’indicazione della sede operativa ove l’attività è esercitata.

(per consultare la comunicazione completa è necessario cliccare sul corrispondente link in pdf sotto riportato)

N.B. I principali testi normativi di riferimento sono i seguenti:

- per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere (compresi B&B, Affittacamere, Case e Appartamenti per Vacanze, Locazioni brevi ad uso turistico): la L.R. 86/2016 e s.m. e i. (nuovo Testo Unico Regionale sul Turismo, che sostituisce quello precedente di cui alla L.R. 42/2000) e il suo Regolamento di attuazione DPGR 47/R/2018.

- per gli Agriturismi: la L.R. 30/2003 e s.m. e i. e il suo Regolamento di attuazione DPGR 46/R/2004 e s.m. e i.(disponibili anche su questo sito nella sezione NORMATIVA (alla voce "Agriturismo").

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AGGIORNAMENTO GENNAIO 2024 - LOCAZIONI TURISTICHE

Con la conversione in legge del D.L. 145/2023 è stata introdotta una norma (art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191) che dispone in materia di locazioni turistiche e di Codice identificativo nazionale (CIN).

Il CIN è il codice con cui ciascun alloggio locato per finalità turistica e ciascuna struttura ricettiva turistica (albergo, campeggio, ostello, B&B, etc.) è identificata in ogni strumento di promozione e pubblicizzazione dell’offerta di ospitalità.

Con riguardo alla norma recentemente approvata, si segnalano i chiarimenti del Ministero del Turismo, pubblicati alla seguente paginahttps://www.ministeroturismo.gov.it/chiarimenti-sulla-procedura-telematica-di-assegnazione-del-cin/

La norma citata prevede che la procedura di assegnazione del CIN sia gestita direttamente dal Ministero del Turismo: una volta che il Ministero avrà reso effettivo il sistema, tutti i soggetti coinvolti dovranno presentare le istanze per l'assegnazione del CIN facendo riferimento allo stesso Ministero.

Con riguardo alle locazioni turistiche, si sottolinea la novità dell’obbligo di dotare le civili abitazioni con tale destinazione, di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, nonché di estintori portatili.

Riguardo all’efficacia delle disposizioni, la norma prevede che:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN".

Tutti gli obblighi e le correlate sanzioni in caso di inadempienza, quindi, non risultano ad oggi effettivi, dovendosi necessariamente attendere da parte del Ministero la messa a punto della banca dati nazionale e, soprattutto, del portale telematico necessario all’assegnazione del CIN.

Premesso che la Regione Toscana non ha adottato il Codice Identificativo Regionale (CIR), agli utenti che hanno richiesto quale codice avrebbero dovuto comunicare alle piattaforme online (OTA), come Booking e Airbnb, che richiedevano l'inserimento di un codice identificativo per la pubblicazione sul proprio portale, è stata data indicazione di comunicare il Codice ISTAT.

In questa fase transitoria, gli utenti potranno continuare a fornire il codice ISTAT alle OTA che dovessero richiedere, per motivi di pubblicità, trasparenza e garanzia per il consumatore, un codice identificativo.

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Accompagnatore turistico

L’accompagnatore turistico è chi, per professione, accoglie e accompagna persone singole o gruppi di persone durante il viaggio, assicurando assistenza prevalentemente per lo svolgimento di pratiche burocratiche, amministrative e logistiche, come l’ospitalità. L’accompagnatore turistico svolge una funzione di coordinamento e di supporto per l’attuazione del programma di viaggio, fornendo  informazioni generali sul viaggio e sulle località  visitate, al di fuori dell’ambito di competenza della guida turistica.

ABILITAZIONE

Requisiti di accesso

Titoli di studio (articolo 59 Regolamento 47/R, 7agosto 2018):

  • diploma di istituto tecnico per il turismo 
  • diploma di liceo linguistico 
  • laurea in scienze del turismo 
  • laurea in lingue e culture moderne 
  • laurea in mediazione linguistica 
  • laurea in lettere 
  • altro titolo ritenuto equivalente a quelli sopra indicati dalle competenti autorità 

- Conoscenza di una lingua straniera (paragrafo 6. “Esame di abilitazione” delibera Giunta regionale 1097, 8 ottobre 2018)

ccesso diretto all’esame

Coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Giunta regionale 47/R del 2018 possono accedere all’esame di abilitazione per accompagnatore turistico senza l’obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale con riferimento alla lingua straniera inserita nel piano di studi del percorso formativo in esito al quale è stato rilasciato il titolo di studio stesso. Nel caso di lingua straniera non inserita nel percorso di studi, l'accesso diretto all'esame è ammesso previa dimostrazione della conoscenza di tale lingua con le modalità previste al paragrafo 2.

Per quanto riguarda la conoscenza di una lingua straniera (requisito di cui al punto b) del paragrafo 2. della delibera di Giunta regionale 1097/2018), è necessario presentare almeno una delle seguenti attestazioni di conoscenza della lingua straniera per la quale chiede l’abilitazione:
1) certificazione di livello B1, per quanto riguarda le lingue europee, secondo il Common Framework of Reference for Language, rilasciata da Istituto autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, Ricerca ed Università;
2) attestato di idoneità o equipollenza del titolo di studio o certificazione, per quanto riguarda le lingue extraeuropee;
3) attestazione, per i candidati “madrelingua”, di titolo di studio equivalente almeno alla scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori;
4) abilitazione per una professione turistica che richieda la conoscenza della lingua straniera prevista almeno di livello B1.

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE OTTENUTO ALL’ESTERO

Ai fini dell’esercizio della professione, i soggetti interessati possono richiedere il riconoscimento del tiolo o dell’esperienza professionale acquisiti all’estero inoltrando all’indirizzo di posta elettronica dedicato professionituristiche@ministeroturismo.gov.it l’istanza corredata di tutti i documenti necessari. 

L’Ufficio preposto accerta la completezza della documentazione, ne informa l’interessato e in caso di positiva istruttoria pubblica il relativo decreto di riconoscimento, nel rispetto della tempistica stabilita (entro tre mesi dal ricevimento della documentazione completa). I decreti di riconoscimento sono, quindi, inviati agli interessati, alle Regioni per la eventuale organizzazione della misura compensativa propedeutica al rilascio del patentino italiano, e sono altresì pubblicati sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo Turismo nella sezione dedicata nella pagina: https://www.ministeroturismo.gov.it/professioni-turistiche/accompagnatore-turistico/

 


Allegato Testo unico del sistema turistico regionale - LR 86-2016 aggiornata 07 2020 (391,54 KB)
Allegato Chiarimenti in merito alle Agenzie di viaggio online - Regione Toscana - Settore Turismo, Commercio e Servizi - 12/11/2020 (128,95 KB)
Allegato DPGR 47R-2018 Reg. Attuaz. L.R. 86-2016 Turismo - agg 2023 (199,76 KB)
Allegato LR 86-2016 Testo Unico del sistema turistico regionale - aggiornata 07 2020.pdf (406,91 KB)
Allegato Decreto_n.16160_del_12-10-2018 approvazione scheda accompagnatore turistico (325,23 KB)
Allegato Scheda_AccompagnatoreTuristico (12,76 KB)
Allegato Allegato A LR 86-2016 Ambiti Territoriali (534,37 KB)
Allegato D.Lgs. 79-2011 Codice Statale Turismo (32,09 MB)
Allegato Delib. G.R. 221-2019 Condhotel (1,97 MB)
Allegato Circolare Regione Proroga Termine informaz.accessibilità strut.ric - prot 3156 del 19-03-2019.pdf (177,62 KB)
Allegato Indicazioni per comunicazioni locazioni turistiche dal 1-03-2019.pdf (145,57 KB)
Allegato Delib. GR 10-2019 idoneità diret. Ag. Viaggi (379,30 KB)
Allegato Novità Tesserino Accompagnatore Turistico.docx (14,44 KB)