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Attività di pubblico spettacolo
Descrizione
I locali di pubblico spettacolo e trattenimento sono locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo, con affluenza di pubblico.
Il termine "locale" ha un'accezione molto ampia comprensiva sia di spazi all'interno di edifici sia di aree all'aperto o al chiuso ove si svolga una attività di pubblico spettacolo o intrattenimento. Quindi, sono locali di pubblico spettacolo non solo teatri, cinema, discoteche, ma anche stadi, campi sportivi e luoghi per spettacolo o divertimento dove si presentano al pubblico, in luogo all'aperto, spettacoli o manifestazioni sportive.
I locali di pubblico spettacolo richiedono la verifica di agibilità di cui all'art. 80 TULPS.
La verifica di agibilità ex art. 80 TULPS può essere contenuta o in una relazione di asseveramento da parte di tecnico abilitato, oppure in un verbale della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, secondo quanto stabilito dal D. P. R. 311/2001.
L'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo, vale a dire la manifestazione di un pubblico spettacolo all'interno di un locale o luogo, può essere "autorizzata" in modo definitivo oppure temporaneo.
È "autorizzata" in modo definitivo, ad esempio, l'attività di pubblico spettacolo di un teatro per rappresentazioni teatrali: in un teatro che, previa verifica di agibilità ex art. 80 TULPS, ha ottenuto una autorizzazione all'esercizio attività di pubblico spettacolo consistente in rappresentazioni teatrali, queste ultime possono essere realizzate in modo continuativo.
Assumono, invece, carattere temporaneo quelle manifestazioni di pubblico spettacolo, realizzate per uno o più giorni, in luoghi aperti o chiusi, per le quali di volta in volta deve essere verificata l'agibilità del luogo "allestito" per la realizzazione dell'evento.
Per quanto riguarda i titoli autorizzatori, nel caso di attività di pubblico spettacolo autorizzate in modo definitivo, siamo sempre in presenza di autorizzazione.
Nel caso di attività di pubblico spettacolo temporanee (manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo), può essere sufficiente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), oppure sarà necessaria un'autorizzazione, a seconda dei casi.
È sufficiente la SCIA in caso di manifestazione con presenza di pubblico inferiore a 200 persone che si concluda entro le ore 24.00 del giorno di svolgimento.
È invece necessaria l'autorizzazione nei seguenti casi:
- Manifestazione temporanea svolta in luoghi o locali con capienza inferiore alle 200 persone, ma che superi le ore 24.00;
- Luoghi o locali con capienza superiore alle 200 persone.
Modalità di richiesta
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
La domanda di autorizzazione o la SCIA, unitamente alla necessaria documentazione, deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura on-line del Portale telematico regionale utilizzando i seguenti codici attività:
- 90.04.0 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- 90.04.02R – Concerti
- 90.04.04R – Attività di pubblico spettacolo temporaneo
- 93.29.1 – Discoteche, sale da ballo, night club e simili
- 93.29.9 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
- 94.9 – Attivita' di altre organizzazioni associative
Per attività di pubblico spettacolo temporaneo deve essere utilizzato esclusivamente il codice attività 90.04.04R.
Per quanto riguarda lo spettacolo viaggiante, si rimanda alla specifica scheda.
In caso di subingresso, cessazione ed altre comunicazioni relative ad attività di pubblico spettacolo autorizzata in modo permanente deve essere presentata specifica comunicazione attraverso il Portale Regionale STAR selezionando la specifica tipologia di comunicazione presente all’interno dei codici attività 90.04.0 - 90.04.02R – 93.29.1 – 93.29.9.
Per le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo - SCIA o per la domanda di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo temporanea che si svolga su area pubblica è necessario inoltrare apposita domanda di autorizzazione congiuntamente alla domanda di occupazione di suolo pubblico (vedi "Modulistica sotto riportata") esclusivamente attraverso la procedura on-line del Portale telematico regionale, seguendo le indicazioni contenute in Invio telematico delle Scia per le Attività Produttive con il Portale Regionale, codice attività 90.04.04R – 94.9.
Requisiti del richiedente
Requisiti soggettivi:
- Possesso dei requisiti morali ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e degli artt. 11 e 92 del R.D. 773/1931 (TULPS);
- Per i cittadini non UE, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità oppure averne già richiesto il rinnovo.
Requisiti oggettivi:
- Disponibilità dei luoghi dove si svolgerà l'attività;
- Destinazione d'uso dei locali comprovata da idoneo titolo edilizio (nel caso di richiesta di agibilità definitiva di un locale);
- Conformità alla normativa antincendio (D. P. R. 151/2011).
Documentazione da presentare
Per attività di pubblico spettacolo soggetta ad autorizzazione (elenco non esaustivo):
- Modello di domanda di autorizzazione all'esercizio di locale di pubblico spettacolo;
- Programma dettagliato dell'evento;
- Comunicazione di attività rumorosa temporanea, oppure autorizzazione in deroga, oppure domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea;
- Documentazione necessaria ai fini dell'esame del progetto da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ovvero relazione tecnica asseverata da tecnico abilitato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- Se il soggetto che inoltra e/o firma digitalmente l'istanza è diverso dal dichiarante, procura speciale così come presente all’interno del portale telematico STAR nella sezione “Modulistica preliminare”;
- Per i cittadini non UE, copia del permesso di soggiorno ed eventuale richiesta di rinnovo se scaduto;
- Planimetria in scala 1:100 corredata di piano di emergenza;
- Collaudo del palco e delle strutture allestite in corso di validità;
- Dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici, rilasciata da ditta installatrice/tecnico;
- Dichiarazione di corretto montaggio redatta da tecnico abilitato;
- Modulistica di asolvimento dell'imposta di bollo per la domanda;
Per attività temporanee di pubblico spettacolo soggette a SCIA (vedasi link "Documentazione CCVLPS allegati Regolamento" sotto riportato) :
- Relazione tecnica asseverata di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, (asseverazione tecnica);
- Planimetria in scala 1:100 corredata di piano di emergenza;
- Comunicazione di attività rumorosa temporanea, oppure autorizzazione in deroga, oppure domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea;
- Collaudo del palco e delle strutture allestite in corso di validità;
- Dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici, rilasciata da ditta installatrice/tecnico;
- Dichiarazione di corretto montaggio redatta da tecnico abilitato.
Costi
Non ci sono diritti di segreteria SUAP per l'avvio della pratica e per le successive integrazioni, se non quelli dovuti ai fini sanitari (diritti ASL - vedere sezione Tariffe su questo sito).
Marca da bollo pari all'importo vigente, posta sulla modulistica "aasolvimento dell'impossta di bollo", scannerizzandola in modo tale che sia ben leggibile il numero identificativo.
Marca da bollo pari allo stesso importo, andrà successivamente apposta sull'atto di autorizzazione al momento della consegna.
Tempi
La SCIA ha efficacia immediata, pertanto l'attività può essere iniziata al momento della presentazione della stessa.
Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA l'amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell'articolo 19 c. 3 della L. 241/1990.
L'autorizzazione è, invece, l'atto finale di un procedimento a istanza di parte (domanda di autorizzazione), con il quale l'amministrazione comunale esprime la volontà che l'attività venga svolta, in quanto si è conclusa positivamente l'istruttoria comprensiva di endoprocedimenti.
La domanda di autorizzazione va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
Normativa di riferimento
- TULPS, R. D. 773 del 18/06/1931, articoli 68, 69 e 80;
- Regolamento di Esecuzione del TULPS, R.D. 635 del 06/05/1940;
- D. Lgs. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali";
- D.P.R. 311/2001 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS";
- L. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- D. P. R. 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi";
- L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
NEL CASO IN CUI VENGA ESERCITATA ANCHE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, DEVE ESSERE PRESENTATA ANCHE LA NOTIFICA SANITARIA DI CUI AL REGOLAMENTO CE N. 852/2004, DA COMPILARE DIRETTAMENTE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA STAR (raggiungibile da questo sito cliccando sul pulsante arancione in alto a sinistra "INVIO PRATICA ON LINE" e selezionando la voce corrispondente al codice ATECO identificativo dell'attività di somministrazione: es. per somministrazione temporanea selezionare il codice 56.401R ed avere cura di compilare, tra l'altro anche i campi contenuti nel subprocedimento ASL 90) ALLEGANDO ALLA STESSA ANCHE IL NECESSARIO VERSAMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA USL.
Con decreto dirigenziale n. 4225 del 14 marzo 2022 della Regione Toscana, sono stati approvati recante “Moduli unici regionali per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di manifestazioni fieristiche, ai sensi dell’articolo 3-bis della legge regionale 23.11.2018, n. 62 (Codice del commercio)” - modulistica modificata e sostituita con decreto dirigenziale n. 2046 del 25 gennaio 2024
Tali moduli saranno resi disponibili attraverso il servizio telematico di accettazione unico di livello regionale (STAR).