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Aggiornamento DPGR 79/R del 2016 “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento

Aggiornamento DPGR 79/R del 2016 “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento

26-08-2020

 

 

Nel BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 85 del 26/08/2020 è stato pubblicato il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”, coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2020 n. 85/R, pubblicato sul BURT n. 83del 14 agosto 2020, parte Prima.Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensidell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del BollettinoUfficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla leggeregionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diaccesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degliatti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Il testo coordinato è consultabile anche nella sezione NORMATIVA - STRUTTURE SANITARIE E STUDI MEDICI

 

Le principali modifiche si possono, sostanzialmente, ricondurre a:


- l’introduzione di una SCIA “semplificata” per tutti i professionisti che erogano attività sanitaria sul territorio toscano; l’abrogazione della cosidetta “attività libera” risponde a due esigenze quella di consentire al sistema un maggiore controllo sia da parte regionale che da parte degli ordini professionali a tutela della salute pubblica, sia per mappare l’attività sanitaria esercitata in Toscana;


- l’introduzione dell’obbligo, per le strutture sanitarie che erogano o intendono erogare prestazioni di genetica medica, di fornire le tipologie di test utilizzati e le loro variazioni in ottemperanza a quanto disposto dalla DGRT n. 1001/2018 di recepimento dell’Accordo Stato Regioni sulle scienze omiche.

- Come previsto dall'art. 36 bis del nuovo Regolamento le strutture sanitarie che erogano prestazioni di genetica medica comunicano al comune le tipologie dei test genetici effettuati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del nuovo regolamento;


-Si ricorda che ai sensi della DGR 1141/2014 il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di genetica è sottoposto al parere di compatibilità rispetto alla programmazione regionale che potrà essere richiesto allegando l'elenco dei i test che si intendono erogare; è in corso di pubblicazione sul sito regionale apposita modulistica standardizzata.


- l’introduzione con l’art 15 bis degli studi associati di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti all’interno del sistema “autorizzazione e accreditamento”.

 

In particolare si evidenziano gli articoli di maggior impatto innovativo:

Art. 7
Si prevede l’introduzione dell’obbligo di trasmissione a carico del legale rappresentante della struttura delle sostituzioni e integrazioni del personale medico e non medico comprensivo del contratto collettivo di lavoro applicato senza necessità di inoltro alla Regione Toscana.


Art. 8
Si normano le strutture sanitarie polispecialistiche qualora abbiano un ambulatorio odontoiatrico prevedendo che, in ottemperanza alla normativa nazionale, ove il direttore sanitario non sia dotato dei requisiti richiesti per l’esercizio della attività di odontoiatria esse debbano dotarsi di un direttore sanitario che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; il direttore sanitario svolge la propria funzione in una sola struttura.”


Art. 12
Si introducono specifiche disposizioni per gli studi medici professionali, agli studi associati di altre professioni sanitarie e alle società tra professionisti inserendoli tra coloro che, per esercitare la propria attività, devono presentare una SCIA o richiedere l’autorizzazione.

 

Art. 15 bis
Viene introdotto tale articolo al fine di disciplinare che gli studi associati, gli studi associati di altre professioni sanitarie le società tra professionisti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività se non richiederanno, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo VI della L.R. n. 51/2009, l’ accreditamento istituzionale, mentre sono , invece, soggetti ad autorizzazione gli studi associati di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti che richiederanno, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo VI della L.R. n. 51/2009, l’ accreditamento istituzionale.


Art. 16 e 17 bis
Si introduce una nuova modalità di individuazione delle prestazioni diagnostiche a minore invasività introducendo, al contempo, il nuovo strumento unico regionale ossia il “Catalogo Regionale”.


Art. 36
Le strutture pubbliche e private e gli studi professionali si dovranno adeguare a quanto previsto dal nuovo regolamento entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.


Il regolamento, la documentazione e la modulistica potranno essere scaricate dal sito:

  •  https://www.regione.toscana.it/sst/procedure/autorizzazione-e-accreditamento (in fase di aggiornamento).


Allegato DPGR 79-R 2016 aggiornato al 2020 (15,71 MB)