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DECRETO MINISTERIALE 10 LUGLIO 2020 - MINISTERO DELL'INTERNO - Prevenzione incendi per edifici ottoposti a tutela, aperti al pubblico, musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

18-09-2020

Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

 

Con il Decreto Ministeriale 10/07/2020 dal 21 AGOSTO 2020 entra in vigore la Regola tecnica di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela (ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

 

Si apportano conseguentemente modifiche al Codice di prevenzione Incendi (DM 3/8/2015, ai fini del loro inserimento, in particolare agli artt. 2 e 5 e soprattutto all'allegato 1 del Codice: nella sezione V "Regole tecniche verticali", cui viene aggiunto il capitolo «V.10 - Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi»).

 

Le disposizioni della regola tecnica verticale sui beni tutelati, di cui al DM 10/7/2020 si possono applicare (art. 1 comma 1) alle attività individuate con il numero 72 nell'allegato I del DPR n. 151/2001, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e quelle di nuova realizzazione e (art. 2 comma 2) in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al DIM 20 maggio 1992, n. 569, e al DPR 30 giugno 1995, n. 418.


Dal campo di applicazione di cui sopra sono escluse le attività temporanee collocate in opere da costruzione non permanentemente dedicate alle attività di cui al paragrafo V.10.1.

Allegato DM 10 luglio 2020 (267,25 KB)