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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 112 del 18-11-2020 in materia di igiene e sanità pubblica per le RSA.
20-11-2020
Con l' Ordinanza 112 del 18 novembre 2020 "Ulteriori misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di igiene e sanità pubblica per le RSA" il Presidente della Giunta Regionale ordina:
ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, l’adozione delle seguenti misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni:
• La riconversione di alcune RSA in RSA Total Covid secondo le seguenti indicazioni.
• Ciascuna ASL stila una lista delle Rsa del proprio territorio ordinata per percentuale di positivi presenti sul numero totale di ospiti e programma, a partire dalle strutture con una maggiore percentuale di positivi, la conversione in Rsa Covid di tante Rsa quante sono necessarie ad assorbire il totale dei positivi. Tale operazione viene svolta in stretta collaborazione con le Società della Salute/Zone distretto territoriali.
• Tali Rsa dovranno essere preferibilmente Rsa di proprietà aziendale o pubblica, nei territori in cui queste costituiscono una parte prevalente per numero di posti letto. Ove l’offerta di parte pubblica per numero di posti non sia prevalente, l’Azienda individua quella o quelle maggiormente idonee.
• Le Rsa convertite in Rsa Total Covid sono prese in carico dal SSR, che copre per intero le quote sanitarie e sociali relative all’occupazione dei posti letto, senza alcun onere per il cittadino o il Comune. Tali strutture, transitoriamente e per la sola durata dell’emergenza sanitaria, vengono considerate a tutti gli effetti strutture a totale copertura sanitaria.
• Le Rsa Total Covid devono essere prioritariamente garantite, dal momento della loro attivazione, del personale necessario per assicurare i livelli assistenziali appropriati, con personale della Rsa e/o con personale della Asl.
• I negativi presenti nelle strutture convertite in Rsa Total Covid vengono trasferiti temporaneamente e fino al termine dell’emergenza in altre Rsa no Covid, garantendo, quanto più possibile, la vicinanza territoriale e informando preventivamente i familiari ed il medico curante. Tale operazione viene preceduta da un percorso di osservazione degli ospiti allo scopo di accertarne l’effettiva negatività e procedere alla necessaria sanificazione dei posti liberati. L’osservazione sarà effettuata, se non è diversamente possibile attivare setting specifici, anche in una struttura di transito individuata dalla Asl in collaborazione con la Società della Salute/Zona distretto territorialmente competente, individuando il setting assistenziale appropriato e potrà essere attivata anche in deroga ai requisiti autorizzativi, di accreditamento e per tutto il periodo dell’emergenza al fine di consentire un soggiorno transitorio degli ospiti pari indicativamente a giorni 3/5.
• Il trasferimento dei negativi dalla struttura trasformata in Rsa Total Covid dovrà avvenire senza alcun aggravio economico per i familiari e i Comuni. Le Asl si faranno carico degli eventuali maggiori costi determinatisi per la differenza fra retta di parte sociale della Rsa di provenienza (trasformata in Rsa Total Covid) e retta di parte sociale della Rsa di destinazione, oltre alla quota sanitaria già a loro carico. I costi dell’ospite nel periodo di osservazione di cui al punto precedente sono sostenuti totalmente dal SSR.
• Qualora sia effettivamente possibile il mantenimento dell’ospite positivo con condizioni cliniche gestibili, nella propria struttura in sicurezza e in setting appropriato (con separazione di ambienti e di personale) questi deve essere preso in carico in modalità condivisa da MMG e USCA che valuteranno, sulla base delle sue condizioni di salute, insieme agli specialisti dei gruppi territoriali e alle Unità di crisi aziendali per le Rsa, se opportuno collocarlo in un setting di cure intermedie ovvero in modulo base.
• Al momento della negativizzazione dell’ospite, accertata secondo le procedure previste dalle disposizioni regionali, l’ USCA, sentito il MMG, insieme agli specialisti dei gruppi territoriali e all’Unità di crisi aziendale per le Rsa, programma la sua collocazione successiva. In particolare, qualora l’ospite negativizzato provenga dalla RSA trasformata in Rsa Total Covid, lo stesso sarà mantenuto all’interno della struttura. In tutti gli altri casi, verrà programmato il rientro nella struttura di provenienza, se questa risulterà Rsa no Covid; qualora, invece, la struttura di provenienza fosse nel frattempo stata trasformata in Rsa Total Covid, l’ospite negativizzato verrà preferibilmente mantenuto nella struttura Rsa Total Covid dove si è negativizzato, al fine di minimizzare il disagio per l’ospite, che potrà fare rientro nella struttura di provenienza, appena questa risulterà Rsa no Covid.
• La Asl e la Sds/Zona distretto negoziano, per il periodo dell’emergenza, le condizioni giuridiche ed economiche attraverso le quali si attua la trasformazione temporanea sopra descritta, garantendo la tutela dei diritti dei lavoratori e prevedendo la documentazione di legge a cautela dei rischi interferenti eventualmente derivanti.
• Vengono individuate USCA dedicate ai pazienti COVID in Rsa. Gli specialisti dei gruppi territoriali e le Usca definiscono insieme ai MMG e ai referenti delle Unità di crisi aziendali per le Rsa gli spostamenti degli ospiti (positivi e negativi) sopra descritti. Le USCA vengono abilitate all’utilizzo del Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva.
• Viene garantita la massima priorità nella effettuazione e successiva refertazione di test antigenici rapidi di laboratorio o tamponi molecolari di casi sintomatici o dubbi. In ogni caso, tutte le operazioni di screening su operatori e ospiti - screening che viene integrato, rispetto alla ordinanza nr. 93 del 15 ottobre 2020 con i tamponi rapidi anche agli ospiti su base quindicinale e in auto somministrazione da parte della struttura - e la relativa refertazione devono essere garantite nel massimo rispetto della tempistica prevista, allo scopo di non aggravare il dilagare dell’epidemia e di mantenere, quando possibile, il personale operativo. L’esito dei tamponi effettuati viene prontamente comunicato al MMG e alle USCA dedicate alle Rsa, alle Unità di crisi aziendali e agli specialisti dei gruppi territoriali che, sulla base del risultato procedono, secondo quanto previsto ai punti precedenti, agli spostamenti necessari nei diversi setting assistenziali.
• Verranno forniti DPI alle Rsa, alle Rsd e alle altre strutture socio sanitarie secondo le modalità seguenti: le strutture socio sanitarie possono, su base volontaria, inoltrare richiesta di approvvigionamento di DPI alle Asl tramite la Società della salute/ Zona distretto di afferenza, che provvedono a soddisfare la richiesta, tenuto conto della disponibilità del prodotto da fornire. Successivamente la Asl predispone la documentazione per il rimborso dei costi da parte dei soggetti richiedenti.
• Viene istituito presso la Direzione del competente Assessorato un sistema di tracciamento integrato sociosanitario a cui aderiscono tutte le RSA (pubbliche e private) e per il quale viene garantito l’adeguato supporto e la necessaria formazione agli operatori pubblici e privati coinvolti. Il monitoraggio dei dati che scaturiranno dalle rilevazioni del suddetto tracciamento sarà condiviso con le ASL. Tale sistema è considerato essenziale per la garanzia della individuazione precoce dei casi sospetti di infezione da COVID e quindi per la minore diffusione del virus e la tenuta dell’intero sistema assistenziale fondato sulle Rsa, e sfrutta la soluzione della App clinica fornita da Regione Toscana (#InRSAsicura), di cui alla ordinanza nr. 93 del 15 ottobre 2020.
Restano comunque in vigore le disposizioni nonché le soluzioni individuate con le precedenti ordinanze nr. 89 del 8 ottobre 2020, nr. 93 del 15 ottobre 2020 e nr. 98 del 28 ottobre 2020 per la gestione dei pazienti COVID.
DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione, ed è valida, salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino al termine dell’emergenza epidemiologica;
Ordinanza del Presidente Giunta Reg n. 112 del 18-11-2020 - igiene e sanità pubblica x RSA (443,90 KB) |