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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 53 del 04-06-2021
07-06-2021
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2021, n. 53 "Disposizioni in merito a centri culturali, centri sociali e ricreativi e alle attività rivolte a bambini di età inferiore a tre anni"
ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per i motivi espressi in narrativa,
le seguenti misure:
1. ferma restando la sospensione delle ordinarie attività fi no al 1° luglio 2021, nei centri culturali, centri
sociali e ricreativi sono consentiti:
a) gli spettacoli nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 5, comma 1 del DL 52/2021 e delle linee guida vigenti;
b) le attività sportive e motorie nel rispetto della normativa statale;
c) le attività corsistiche individuali e collettive nelrispetto delle modalità di cui alle ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 117 del 05 dicembre 2020 e n. 121 del 24 dicembre 2020;
d) le attività ricreative ed educative, anche non formali rivolte ai bambini e ragazzi, al chiuso o all’aria
aperta, con l’ausilio di operatori cui affi darli in custodia nel rispetto delle linee guida vigenti.
2. Le attività di cui all’ordinanza 21 maggio 2021 del Ministro della Salute, emanata di concerto con il
Ministro per le pari opportunità e la famiglia, rivolte ai bambini con età inferiore ai tre anni possono essere svolte esclusivamente dai soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 49 del DPGR 41/R/2013, presso i locali di
cui all’autorizzazione e con il personale qualifi cato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo DPGR.
3. Le attività di cui al punto 2 possono essere altresì svolte dai servizi educativi per la prima infanzia a
titolarità comunale.
DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. ed è valida:
a) con riferimento al punto 1, fi no al 1° luglio 2021, salvo modifi che disposte da disposizioni regionali o
nazionali sopravvenute con riferimento ai centri culturali, centri sociali e ricreativi.
b) con riferimento ai punti 2 e 3, fi no alla cessazione dello stato di emergenza.
Sono revocate:
- l’ordinanza n. 61 del 30 maggio 2020;
- l’ordinanza n. 66 del 12 giugno 2020.
Con comunicazione della Regione Toscana si precisa che:
a seguito dell'Ordinanza del Ministro della Salute, nella quale riporta che per i centri estivi non è prevista alcuna comunicazione al Comune territorialmente competente, e a seguito dell' Ordinanza del presidente della Giunta regionale n. 53 con la quale è stata revocata l'Ordinanza n. 61/2020, sopra riportata, non è necessario prevedere alcun procedimento relativo ai centri estivi 2021 sul portale STAR.
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 53 del 04-06-2021 (59,85 KB) |
Linee guida attività educative e ricreative (1,03 MB) |