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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 giugno 2020, n. 62 e n.63 e n. 65 del 10 giugno 2020
10-06-2020
Con l'Ordinanza 65 del 10 giugno 2020 - Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per il riavvio di varie attività dal 13 giugno 2020 - in vigore dall'11 giugno 2020
IL PRESIDENTE DI GIUNTA REGIONALE ORDINA
Al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia dellemisure precauzionali di contenimento di disporre, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali:
1. di recepire le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 9 giugno 2020 con riferimento a :
- ristorazione,
- attività ricettive con esclusione dei campeggi,
- servizi alla persona (acconciatori,estetisti, tatuatori e piercing),
- piscine,
- palestre,
- manutenzione del verde,
- noleggio veicoli ed altreattrezzature,
- informatori scientifici del farmaco,
- aree giochi per bambini,
- circoli culturali ericreativi,
- cinema e spettacoli dal vivo,
- sagre,
- strutture termali e centri benessere,
- congressi egrandi eventi fieristici,
- sale slot,
- sale giochi,
- sale bingo
- sale scommesse e discoteche;
2. che, a decorrere dal 13 giugno, possono essere riaperti gli impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo e la loro gestione è effettuata nel rispetto delle misure idonee aprevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cuiall’allegato 2 alla presente ordinanza;
3. che, a decorrere dal 13 giugno, possono essere svolti i congressi e i grandi eventi fieristici e riaperti i cinema e gli spettacoli dal vivo nonché le attività nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, sulla base delle specifiche linee guida di cui all’allegato1;
4. che, a decorrere dal 13 giugno, possono essere riaperte sale bingo, delle sale slot, sale giochi, salebingo e sale scommesse, sulla base delle specifiche linee guida di cui all’allegato 1;
5. di confermare la riapertura delle sagre alle quali si applicano le linee guida relative ai vari settoridi interesse quali ad es ristorazione, commercio al dettaglio su aree pubbliche, ecc; Resta fermo che le suddette attività potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei comuni finalizzata a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale;
6. che le disposizioni di cui all’allegato 1 relative alle aree giochi per bambini si applicano conriferimento alle aree giochi per bambini in spazi privati aperti al pubblico;
7.che per quanto riguarda le aree gioco collocate in spazi pubblici, i comuni potranno regolamentare, con proprie disposizioni, l’utilizzo di suddette aree adeguandole alle esigenzeparticolari in linea con i criteri generali di cui all’allegato 1.
8. in deroga a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta regionale n.136 del 02 marzo 2009 per lasola stagione balneare 2020 è consentito agli stabilimenti balneari di posticipare l'apertura qualora non siano in grado di garantire, anche relativamente alla situazione di mercato determinatasi per la situazione epidemiologica in corso, i livelli minimi di sicurezza anticontagio previsti dalledisposizioni vigenti. Il gestore dello stabilimento comunica la non riapertura al Comune e al SUAP territorialmente competente entro e non oltre il 15 giugno 2020;
9. di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonchè in spazi aperti, pubblici oaperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;
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Sicurezza sui luoghi di lavoro, il presidente Enrico Rossi ha firmato la nuova ordinanza, la 63 dell’8 giugno, che stabilisce che i corsi di formazione sia professionale sia per la sicurezza sul lavoro possono avvenire completamente in presenza secondo le disposizioni dell’Allegato 5 (Formazione) dell’ordinanza 60.
L’ordinanza 63 approva al tempo stesso le linee di indirizzo per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, quindi mercati e, rispetto alla ordinanza precedente, anche fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
Le linee guida dettagliano i comportamenti di commercianti e clienti.
- Ordinanza 63 dell'8 giugno 2020 - Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a formazione, attività corsistica e commercio al dettaglio su area pubblica
(In vigore dal 09 giugno 2020)
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- Ordinanza 62 dell'8 giugno 2020 - Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n. 48/2020 e nuove disposizioni.
(cessa di avere efficacia l’Ordinanza del Presidente della GiuntaRegionale n° 48 del 3 maggio 2020 - in particolare con riferimento a tutte le attività economiche, produttive, sociali e professionali, cessa l'obbligo di trasmissione alla Regione Toscana dei PROTOCOLLI ANTI CONTAGIO, previsti dall'Ordinanza 48/2020; La presente ordinanza entra in vigore il 9 giugno 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla datafinale dello stato di emergenza sanitaria)
(In vigore dal 09 giugno 2020)