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DPCM 03 novembre 2020

DPCM 03 novembre 2020

04-11-2020

Nuovo Dpcm, tutte le novità da giovedì 5 novembre 2020

Da giovedì 5 novembre in tutto il Paese sarà introdotto il coprifuoco dalle ore 22 alle 5, in più l’Italia sarà suddivisa in tre aree a seconda dalla gravità del numero dei contagi da Coronavirus: zone rosse (ad alto rischio), zone arancioni (intermedio) e zone verdi (più sicure).


Le norme con valenza nazionale

All’intero territorio verranno applicate le seguenti norme:

  • limitazione della circolazione delle persone dalle 22 alle 5, intervallo orario entro il quale sarà necessario comprovare lo spostamento, per ragioni di lavoro, necessità o salute, attraverso un’autocertificazione;
  • serrata per mostre e musei;
  • didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie, ad eccezione delle attività di laboratorio da svolgere in presenza;
  • attività in presenza per le scuole dell’infanzia (asili), primarie e secondarie di primo grado (medie), dove tuttavia permane l’utilizzo obbligatorio delle mascherine, ad eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni di età;
  • saracinesche abbassate, nelle giornate sia festive che prefestive, per le medie e grandi strutture di vendita (centri commerciali), tranne farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • riempimento limitato al 50 per cento della capienza su mezzi pubblici del trasporto locale e ferroviario regionale;
  • saracinesche giù per bar e ristoranti dalle 18, con previsione della possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica;
  • sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte dei concorsi (pubblici e privati, comprese procedure di abilitazione all’esercizio delle professioni) a esclusione delle ipotesi in cui la valutazione dei candidati debba essere effettuata, in modo esclusivo, su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
  • chiusura dei corner giochi e scommesse presso bar e tabaccherie;
  • consentiti soltanto gli eventi e le competizioni (riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;
  • confermata la raccomandazione, già contenuta nei precedenti provvedimenti, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, se non per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.

Normativa valevole per le tre fasce regionali

Al Ministro della Salute viene affidato il compito di stabilire ulteriori misure di contenimento del contagio nelle aree dove la diffusione del virus risulta più elevato e le strutture sanitarie più congestionate, e ciò in base ai 21 parametri contenuti nel documento scientifico condiviso con la Conferenza delle Regioni e titolato “Prevenzione e risposta Covid-19, evoluzione della strategia per il periodo autunno inverno”.

Regioni a livello 3 (zone arancioni)

  • Divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza), consentiti solo gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza e nei limiti in cui la stessa risulta consentita, con conseguente possibilità di rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza.
  • Vietato ogni spostamento in un comune differente da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune.
  • Sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering e della ristorazione con consegna a domicilio.

Regioni a livello 4 (zone rosse)

  • Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, ma anche all’interno del territorio stesso, salve le ipotesi di necessità e urgenza.
  • Serrata per i negozi al dettaglio, ad eccezione di generi alimentari, farmacie, edicole.
  • Serrata per i mercati di generi non alimentari.
  • Chiusura attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad eccezione della ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22,00, quella con asporto, ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • Sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto.
  • Consentito svolgere, in forma individuale, attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina.
  • Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.
  • Sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
  • Attività scolastica in presenza per asili, primaria e prima media.
  • Restano aperte le attività inerenti servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).
  • I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.


 

Allegato DPCM 03 novembre 2020 (1,05 MB)