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DPCM 03 dicembre 2020

DPCM 03 dicembre 2020

04-12-2020

Pubblichiamo il testo del DPCM 3 dicembre 2020 con relativo allegato e il testo del DL 158 del 2 dicembre 2020.

Le disposizioni del DPCM si applicano dal 4 dicembre 2020 in sostituzione a quelle del DPCM del 3 novembre 2020, e sono efficaci, salvo modifiche, fino al 15 gennaio 2021.


Nuovo Dpcm 3 dicembre, Conte: "Sarà un Natale diverso, con ulteriori restrizioni"

Le misure in vigore dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021:


L'Italia resta divisa in 3 zone: gialle, arancioni e rosse, individuate attraverso il monitoraggio di 21 parametri oggettivi. L'inserimento dei territori in uno degli scenari di rischio è deciso con ordinanza del ministero della Salute e dipende dal coefficiente di rischio raggiunto dalla regione.

Festività natalizie

  • Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province Autonome. Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato anche ogni spostamento tra Comuni. Sono fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito sempre il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune; 
  • Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5. A Capodanno viene esteso fino alle 7 del mattino del 1 gennaio 2021;
  • Gli italiani che andranno all’estero per turismo dal 21 dicembre al 6 gennaio al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena. Anche i turisti stranieri che arrivano in Italia nello stesso periodo dovranno sottoporsi dalla quarantena.
  • Fino al 6 gennaio 2021l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio sarà consentito fino alle ore 21. Nelle giornate festive e prefestive saranno chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole;
  • La ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive dalle ore 18 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7 del 1° gennaio 2020 è consentita solo con servizio in camera.

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ZONA GIALLA

Spostamenti:

- Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo nonché dalle ore 22:00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7:00 del 1° gennaio 2021.

 
- Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse o Province autonome.


Seconde case:

- Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria;
 

- Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.
Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute.
Resta la raccomandazione di non spostarsi se non per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.


Bar e ristoranti
:

Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle ore 5:00 fino alle 18:00;
- Massimo quattro persone per tavolo, a meno che siano tutti conviventi;
- Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- Dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7:00 del 1° gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera;
- Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. 

- Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22:00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.


Sport
:

sono consentiti solo eventi sportivi riconosciuti di alto livello e di interesse nazionale con provvedimento del Coni.


Scuola:

- Per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie didattica in presenza;
- Per le scuole secondarie di secondo grado DAD al 100%, ma dal 7 gennaio 2021, al 75 % della popolazione studentesca sarà garantita l’attività didattica in presenza;


Università
:

Le attività formative e curricolari si svolgono a distanza;
- possono svolgersi in presenza le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività curriculari, quali esami, prove e sedute di laurea.  


Attività commerciali:

- Fino al 6 gennaio 2021 l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00;
- Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.
 

Impianti sciistici:

Apertura dal 7 gennaio 2021 solo previa adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni validate dal CTS.

Trasporti

Riduzione al 50% per il trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico.


Chiusura possibile di strade e piazze dove si possono creare assembramenti.

Concorsi
:

sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a meno che la valutazione non sia su base curricolare o per via telematica.

Restano sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.
Restano chiusi:
 
- piscine e palestre, teatri e cinema.
- le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

 
Restano sospesi:

 
- i convegni e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;
- Le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni continuano a svolgersi in modalità a distanza;
- è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Smart working nelle PA:

- Le pubbliche amministrazioni continuano ad assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, garantendo almeno il 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;
- Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, ad eccezione del personale sanitario e socio sanitario e di quello impegnato in attività essenziali.

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ZONA ARANCIONE

Spostamenti:

- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;
- Sono comunque consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza e il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese 7 giorni su 7, ad esclusione delle mense e del catering continuativo nel rispetto dei protocolli diretti a prevenire o contenere il contagio.

  • Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
  • L'asporto è consentito fino alle ore 22.00.
  • Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.  


Alle aree arancioni si applicano anche le altre misure nazionali sempre che per questi territori non siano previste misure analoghe e più restrittive.

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ZONA ROSSA


Spostamenti:

- È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- Non sono permessi gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.
- Sono comunque consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare la didattica in presenza e il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.


Bar e ristoranti

- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 7 giorni su 7, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale nel rispetto dei protocolli diretti a prevenire o contenere il contagio.
- Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
- Asporto consentito fino alle ore 22.00.

 

Sono sospese altresì:

- le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità  sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.


Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.


Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.

Chiusi i centri estetici.


Scuola
:

in presenza asili, elementari e prima media.


Sport:

- sono vietate le attività sportive, anche nei centri sportivi all’aperto.
- è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Lavoro gile nella PA:

 - in presenza esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
- il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Le misure previste per le aree gialle e arancioni si applicano anche ai territori delle aree rosse se per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

 

Per saperne di più



Allegato DPCM 03 novembre 2020 (2,22 MB)
Allegato DPCM 03 novembre 2020 - Allegato (6,72 MB)