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DPCM 03 dicembre 2020
04-12-2020
Pubblichiamo il testo del DPCM 3 dicembre 2020 con relativo allegato e il testo del DL 158 del 2 dicembre 2020.
Le disposizioni del DPCM si applicano dal 4 dicembre 2020 in sostituzione a quelle del DPCM del 3 novembre 2020, e sono efficaci, salvo modifiche, fino al 15 gennaio 2021.
Le misure in vigore dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021:
L'Italia resta divisa in 3 zone: gialle, arancioni e rosse, individuate attraverso il monitoraggio di 21 parametri oggettivi. L'inserimento dei territori in uno degli scenari di rischio è deciso con ordinanza del ministero della Salute e dipende dal coefficiente di rischio raggiunto dalla regione.
Festività natalizie
- Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province Autonome. Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato anche ogni spostamento tra Comuni. Sono fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito sempre il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune;
- Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5. A Capodanno viene esteso fino alle 7 del mattino del 1 gennaio 2021;
- Gli italiani che andranno all’estero per turismo dal 21 dicembre al 6 gennaio al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena. Anche i turisti stranieri che arrivano in Italia nello stesso periodo dovranno sottoporsi dalla quarantena.
- Fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio sarà consentito fino alle ore 21. Nelle giornate festive e prefestive saranno chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole;
- La ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive dalle ore 18 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7 del 1° gennaio 2020 è consentita solo con servizio in camera.
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ZONA GIALLA
Spostamenti:
- Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo nonché dalle ore 22:00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7:00 del 1° gennaio 2021.
- Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse o Province autonome.
Seconde case:
- Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria;
- Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.
Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute.
Resta la raccomandazione di non spostarsi se non per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Bar e ristoranti:
Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle ore 5:00 fino alle 18:00;
- Massimo quattro persone per tavolo, a meno che siano tutti conviventi;
- Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- Dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7:00 del 1° gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera;
- Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
Sport:
Scuola:
- Per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie didattica in presenza;
- Per le scuole secondarie di secondo grado DAD al 100%, ma dal 7 gennaio 2021, al 75 % della popolazione studentesca sarà garantita l’attività didattica in presenza;
Università:
Le attività formative e curricolari si svolgono a distanza;
- possono svolgersi in presenza le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività curriculari, quali esami, prove e sedute di laurea.
Attività commerciali:
- Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.
Impianti sciistici:
Trasporti:
Chiusura possibile di strade e piazze dove si possono creare assembramenti.
Concorsi:
Restano sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.
- piscine e palestre, teatri e cinema.
- le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
- i convegni e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;
- Le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni continuano a svolgersi in modalità a distanza;
- è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Smart working nelle PA:
- Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, ad eccezione del personale sanitario e socio sanitario e di quello impegnato in attività essenziali.
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ZONA ARANCIONE
Spostamenti:
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;
- Sono comunque consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza e il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese 7 giorni su 7, ad esclusione delle mense e del catering continuativo nel rispetto dei protocolli diretti a prevenire o contenere il contagio.
- Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
- L'asporto è consentito fino alle ore 22.00.
- Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
Alle aree arancioni si applicano anche le altre misure nazionali sempre che per questi territori non siano previste misure analoghe e più restrittive.
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ZONA ROSSA
Spostamenti:
- È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- Non sono permessi gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.
- Sono comunque consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare la didattica in presenza e il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Bar e ristoranti
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 7 giorni su 7, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale nel rispetto dei protocolli diretti a prevenire o contenere il contagio.
- Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
- Asporto consentito fino alle ore 22.00.
Sono sospese altresì:
- le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.
Chiusi i centri estetici.
Scuola:
in presenza asili, elementari e prima media.
Sport:
- sono vietate le attività sportive, anche nei centri sportivi all’aperto.
- è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
Lavoro gile nella PA:
- in presenza esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
- il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
Le misure previste per le aree gialle e arancioni si applicano anche ai territori delle aree rosse se per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
Per saperne di più
- Dpcm 3 dicembre 2020
- Decreto legge 2 dicembre 2020
- Domande e risposte sito Governo
- Sito nuovo coronavirus
DPCM 03 novembre 2020 (2,22 MB) |
DPCM 03 novembre 2020 - Allegato (6,72 MB) |