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Vendite sottocosto
28-08-2025
Si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati, secondo la definizione contenuta nell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte (dove per gruppo si intende una pluralità di imprese commerciali, controllate da una società o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero all'interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo), detiene una quota superiore al 50 % della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.
Le comunicazioni che riguardano le vendite sottocosto devono essere trasmesse almeno 10 giorni prima dell'inizio del sottocosto, mediante il portale STAR, selezionando l'attività interessata tra:
- Commercio di vicinato
- Media struttura di vendita
- Grande struttura di vendita
Sono sempre consentite, senza necessità di preventiva comunicazione al Comune, le vendite sottocosto relative a:
- prodotti alimentari freschi e deperibili;
- prodotti alimentari per i quali mancano meno di 3 giorni alla data di scadenza o meno di 15 giorni alla data del termine minimo di conservazione;
- prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
- prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, oppure a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
- prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi o ad agenti naturali o a fatti accidentali, nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
Le vendite sottocosto sono sempre consentite, senza necessità di preventiva comunicazione al Comune, anche:
- in caso di ricorrenza dell'apertura del negozio o della partecipazione al gruppo del quale il negozio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;
- in caso di apertura di un nuovo negozio;
- in caso di ristrutturazione totale dei locali, anche qualora si sia proceduto prima della ristrutturazione alla vendita di liquidazione;
- in caso di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.
Rimane obbligo del titolare del negozio, nel caso intenda inviare messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, indicare in modo chiaro i prodotti venduti sottocosto, il numero minimo dell'unità di prodotti disponibili per ciascuna referenza ed il periodo temporale della vendita, nonché le relative circostanze nel caso di:
- prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell’introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
- prodotti non alimentari difettati dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che comunque siano stai concretamente utilizzati prima della vendita.
Le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 non si applicano:
- alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione;
- alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare;
- agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche.
Normativa di riferimento:
- D.lgs. 114/1998
- D.P.R. 218/2001
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