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NUOVE NORME IN MATERIA DI SUBINGRESSO E VARIAZIONI

NUOVE NORME IN MATERIA DI SUBINGRESSO E VARIAZIONI

13-12-2017

Si comunica che, per effetto del D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 172/2017, dal 6 dicembre gli atti di cessione d'azienda, la costituzione dell'impresa familiare e le operazioni straordinarie d'impresa (trasformazione, fusione e scissione) si possono redigere senza passare dal notaio. Da questa data, per la sottoscrizione di tali atti è sufficiente la firma digitale e l'intervento del commercialista o anche di altri soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti abilitati a tali adempimenti.

 

Gli atti per i quali è possibile, in alternativa all'intervento notarile, la sola firma digitale dell'intermediario, sono quelli riportati nel Titolo V - capo X del codice civile (Della trasformazione, della fusione e della scissione).  

In particolare, si tratta degli atti relativi a:

- trasformazione di società di persone (art. 2500-ter) e di società di capitali (art. 2500-sexies);

- trasformazione eterogenea da società di capitali (art. 2500-spties) e in società di capitali (art. 2500-octies);

- progetto (art. 2501-ter), deliberazione (artt. 2502-2502-bis) e atto di fusione (art. 2504);

- progetto (art. 2506-bis), deliberazione (art. 2506-quater, comma 2) e atto di scissione (art. 2506-quater).

A questi vanno aggiunti:

- i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda (art. 2556 c.c.);

- la costituzione di impresa familiare (art. 230-bis c.c.).

La sottoscrizione, in linea con quanto previsto per le cessione di quote societarie, implica l'intervento di un intermediario abilitato idoneo a garantire l'assolvimento degli adempimenti relativi:

- al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese; - al versamento delle imposte dovute.

Una volta sottoscritto l'atto, questo dovrà essere trasmesso a cura di un soggetto che risulti iscritto negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, munito della firma digitale e allo scopo incaricato dai legali rappresentanti della società.

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D.L. 16/10/2017, n. 148
Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 2017, n. 242.
Art. 11-bis. Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa (44)

In vigore dal 6 dicembre 2017
1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici».