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Ordinanza della Giunta Regionale n. 59/2020 - FASE 2
23-05-2020
Ordinanza 59 del 22 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2
- Allegato 1 - Spettacolo viaggiante
- Allegato 2 - musei
- Allegato 3 - biblioteche e archivi
- Allegato 4 - guide turistiche alpine ambientali
Con tale ordinanza il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ORDINA:
ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:
- 1.Tutte le attività per le quali il DPCM 17/05/2020 non stabilisca un espresso divieto di esercizio o una diversa data di apertura si intendono riattivabili dal 18 maggio;
- 2. in relazione alle attività per le quali non sussistano specifiche linee guida o protocolli, trovano applicazione i principi e le misure di cui alle ordinanze del Presidente della Giunta regionale n.48/2020; n.57/2020, nonché i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale per la riapertura dei relativi settori di riferimento o per ambiti analoghi; in tale ultimo caso, le misure adottate nella gestione delle attività dovranno essere adeguate al contesto specifico, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza,con particolare riferimento alle misure di cui agli allegati 10, 12 e16 del DPCM 17/5/2020;
- Disposizioni per attività specifiche:
- 3. al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia dellemisure precauzionali di contenimento di cui all’allegato 17 del DPCM 1705/2020 di disporre, incoerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e delle ordinanze regionali;
- 4. che le attività di luna park e spettacolo viaggiante, sono esercitate nel rispetto, delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali dicui all’allegato 1; le attività di spettacolo viaggiante potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei Comuni finalizzata a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale;
- 5. le attività di musei, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, sono esercitate nelrispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche lineeguida regionali di cui all’allegato 2;
- 6. che l’attività di biblioteche e archivi, sono esercitate nel rispetto delle misure idonee a prevenire oridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 3;
- 7. chele attività degli acquari con spazi espositivi al chiuso sono esercitate nel rispetto delle lineeguida di cui all’allegato 2 ,di cui al punto 5 adeguate allo specifico contesto; è fatta salval’eventuale successiva applicazione di specifiche linee guida o protocolli approvati a livellonazionale o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- 8. che l’attività delle guide turistiche, alpine, ambientali e accompagnatori turistici, sono esercitatenel rispetto, delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 4;
- 9. che l’attività deigiardini zoologici, in quanto assimilabili ai parchi, ville e giardini di cuiall'articolo 1, comma 1, lettera b) del DPCM 17/05/2020, è esercitata nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 8, punto 1, del DPCM sopra richiamato, oltre che delle linee guida di cui all' Allegato 17 del medesimo DPCM con riferimento agli specifici servizi o attività offerte all’interno del giardino zoologico quali ad es. servizi di somministrazione di bevande ed alimenti,ecc; è fatta salva l’eventuale successiva applicazione di specifiche linee guida o protocolli approvati a livello nazionale o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- 10. che, fermo restando la sospensione delle attività delle istituzioni di alta formazione artisticamusicale e coreutica stabilito dal DPCM del 17 maggio 2020, l’attività corsistica individuale (atitolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, direcitazione, di lingue straniere ecc.), può essere effettuata con le modalità di cui al punto 2 della presente ordinanza;
- DISPOSIZIONI FINALI
- La presente ordinanza entra in vigore il 22 maggio 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria. A decorrere dal 3 giugno cessa di avere efficacia il punto 13 dell’ordinanza n.57 del 17 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica daCOVID-19. Avvio della Fase 2, relativo al divieto di rientro in Toscana verso le seconde caseutilizzate per vacanza;